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Attività sociali esenti dall’Iva

Anche un ente privato che persegue fini di lucro, se svolge attività aventi carattere sociale può utilizzare l’esenzione dell’Iva.

di Antonietta Nembri

Ho letto che una recente sentenza della Corte europea ha stabilito che anche realtà profit possono usufruire dell?esenzione dell?Imposta sul valore aggiunto se danno prestazioni di tipo sociale. Nel caso specifico, a una società inglese che gestisce degli istituti di accoglienza era stato contestato il fatto di non aver applicato l?Iva dal momento che non era una charity. Vorrei capire se questo può riguardare anche l?Italia. Danilo D.C. (email) In effetti la sentenza 26 maggio 2005, emessa dalla corte Ue nel procedimento C-498/03, stabilisce che anche un ente privato che persegue fini di lucro, se svolge attività aventi carattere sociale può utilizzare l?esenzione dell?Iva (l?imposta sul valore aggiunto). La questione interessa anche i contribuenti italiani in quanto, in base all?art. 10 del dpr 633/72, sono esenti dall?Iva i servizi educativi dell?infanzia e della gioventù, quelli didattici di ogni genere e le prestazioni socio-sanitarie solo se rese da onlus, ovvero da organizzazioni senza scopo di lucro. Il fisco inglese aveva contestato l?applicazione dell?esenzione in quanto la società non era stata costituita solo a scopo caritativo, non era ?charity? anche se aveva attività definibile con il termine ?charitable?, parola che nella sesta direttiva costituisce una nozione autonoma nel diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea, inoltre, non si possono escludere dall?esenzione gli enti privati anche se perseguono fini di lucro. Infine occorre sempre tenere in conto i principi di parità di trattamento e di equità fiscale.


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