Gli enti non commerciali hanno la possibilità, se il loro statuto lo consente, di svolgere, in parallelo all’attività istituzionale, una o più attività di natura cosiddetta “imprenditoriale”.
La finalità tipica di tali attività è quella di reperire fondi da destinare totalmente all’esercizio di attività istituzionale. L’art. 4 della legge n. 383/2000 menziona le possibili modalità di finanziamento delle Aps ed al punto f) cita quale risorsa economica i proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi rivolte sia agli associati che a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
A differenza di quanto previsto per le ONLUS, non esiste inoltre alcuna limitazione per i proventi commerciali derivanti da attività direttamente connesse.
Si ricorda infine che anche le associazioni di promozione sociale, in quanto enti non commerciali, possono considerare attività non commerciali alcune attività para-istituzionali quali:
– le raccolte occasionali di fondi;
– i rapporti in convenzione con enti pubblici;
– la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che l’A.P.S. sia iscritta ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni, e sempre che entrambe tali attività siano svolte nei confronti dei soli soci
– le prestazioni di servizi a pagamento nei confronti dei soci
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