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Attenzione, arrivano i giorni dell’Irap

L’imposta regionale comporta costi rilevanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le collaborazioni

di Davide Maggi

Il mese di giugno assume per i contribuenti un sapore non sempre piacevole, a causa dell?appuntamento con le imposte ormai prossime alla scadenza. Nel nutrito firmamento dei tributi che costellano il nostro sistema tributario, una imposta in particolare risulta essere sgradita agli enti del Terzo settore: l?Irap che, per come è stata congegnata, diviene un costo rilevante (4,25%) proprio su un fattore strategico per gli enti non profit, il lavoro e le collaborazioni, che, dal 1 gennaio 1998, sono diventate l?oggetto di calcolo della base imponibile Irap per molti enti non commerciali, anche se Onlus. Per questo motivo è opportuno fare il punto della situazione su questa imposta che, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, ha necessitato di non poche correzioni. Il presupposto d?imposta Rispetto alla prima formulazione contenuta nel d.lgs. 446/97, nulla viene modificato in merito al suo presupposto, riconfermando che, indipendentemente dalla natura dell?attività svolta – può trattarsi sia di sola attività istituzionale, che anche di attività commerciale – gli enti non commerciali sono sempre soggetti passivi Irap. Per semplificare si può affermare che il semplice possesso del numero di codice fiscale rende l?ente soggetto passivo Irap. Come conseguenza discende che tutti i soggetti passivi Irap sono tenuti a presentare la dichiarazione su stampato conforme a quello approvato dal ministero delle Finanze, anche se non hanno maturato alcun debito di imposta. Nulla deve essere presentato se l?ente non ha sostenuto alcun costo tra quelli che formano la base imponibile. Tale dichiarazione deve essere presentata entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico), se tenuti; diversamente la dichiarazione Irap deve essere presentata, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta che, se coincide con l?anno solare, è il 30 giugno. Quest?anno, tuttavia, le scadenze del 30 giugno sono state prorogate al 20 luglio. Entro quella data inoltre bisogna versare il saldo Irap 1998 e il primo acconto í99. Principio di cassa e competenza Per il calcolo della base imponibile Irap sono previste due modalità in funzione del tipo di attività svolta dall?ente; la prima riguarda la determinazione della base Irap relativamente all?attività non commerciale svolta: il metodo, definito retributivo, prevede la sommatoria dei seguenti valori: 1) retribuzioni spettanti al personale dipendente in misura pari all?ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’art.. 12 del Dpr 30 aprile 1969, n. 153; il valore rilevante è quello relativo alle retribuzioni di competenza del periodo di imposta considerato; 2) le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art.. 47 del Testo Unico delle imposte sui redditi; anche in questo caso si considerano i valori in base alla competenza; 3) compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. . 49, comma 2, lett. . a) del T.U. delle imposte sui redditi. Detti compensi si assumono con riferimento al momento in cui sono erogati nel rispetto del principio di cassa; 4) compensi relativi all?attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. . 81, comma 1, lett. . 1) del T. U. delle imposte sui redditi (cosiddette collaborazioni occasionali). Anche in questo caso assumono rilevanza i soli valori pagati. Nella sommatoria non vanno incluse le spese relative agli apprendisti, il 70% delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro e le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’art. . 47, comma 1, lett. . d) del T. U. delle imposte sui redditi. La seconda modalità di determinazione della base imponibile Irap (definita reddituale) si applica nel caso in cui l?ente svolga anche attività commerciale. In questo caso, l?ente non commerciale deve tenere una contabilità separata per le attività commerciali esercitate con le stesse modalità previste per le imprese. Per la base Irap, si deve operare una somma algebrica tra: totale valore della produzione dato dalla somma di: ricavi, proventi e altri componenti reddituali classificabili nella voce del valore della produzione (art. . 2425, comma 1, lett. . a) meno: il totale dei seguenti costi della produzione (art. . 2425, comma 1, lett. . b), p.ti 6, 7, 8, 10a, 10b, 11, 14): ? costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; ? costo per servizi (esclusi i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. . 49, commi 2, lett. . a), e 3 del T. U. delle imposte sui redditi, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. . 81, comma 1, lett. . 1), e le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lett. . m) del predetto T. U., gli utili agli associati in partecipazione derivati da apporti di lavoro); ? costo per godimento di beni di terzi; ? i seguenti costi per il personale (esclusi i compensi per prestazione di lavoro dipendente e quello ad esso assimilato ex art. . 47, T. U. delle imposte sui redditi): 1) contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratti di formazione lavoro; 3) il costo relativo agli apprendisti. ? ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali; ? variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; ? oneri diversi di gestione. Il dubbio circa i principi contabili ai quali si deve fare riferimento per una corretta riclassificazione dei valori nel conto economico è stato definitivamente chiarito, affermando che bisogna attenersi a quanto previsto da principio contabile n. 12 dei Dottori commercialisti e Ragionieri. Un?eccezione, tuttavia, riguarda le plusvalenze e minusvalenze generate a seguito di dismissione di beni strumentali: queste concorrono sempre alla determinazione della base imponibile Irap, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. Riassumendo, si hanno le seguenti fattispecie: i valori afferenti all?attività istituzionale dell?ente utilizzano il metodo retributivo; quelli afferenti alla sfera commerciale utilizzano il metodo reddituale; i valori promiscui, ovvero quelli non riferibili specificamente all?una o all?altra sfera, vengono ripartiti in base al rapporto tra i ricavi commerciali (al numeratore) e la somma dei ricavi e proventi complessivi dell?ente (al denominatore). Per i soggetti in regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. . 109-bis del T. U. delle imposte sui redditi e del regime forfetario di determinazione del reddito e dell?Iva previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, dall’art. .9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 possono determinare la base imponibile Irap utilizzando le stesse percentuali forfetarie per la determinazione dell?imponibile ai fini delle imposte sul reddito, aumentato del costo del personale dipendente, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative, di quelli di lavoro autonomo occasionale, delle indennità e rimborsi di cui all’art. . 81, comma 1, lett. . m) del T. U. delle imposte sui redditi e degli interessi passivi. Trattandosi di sfera commerciale, i suddetti valori vengono assunti così come definiti nel metodo reddituale. Ripartizione regionale In quanto imposta regionale, la base imponibile Irap, determinata come sopra illustrato, dovrà essere ripartita su base regionale. Il coefficiente di ripartizione è dato dal rapporto tra il valore della produzione netta complessiva e l?ammontare delle retribuzioni complessive. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per l?entità delle retribuzioni regionali: ne risulta il valore della produzione netta regionale. Si sottolinea che la ripartizione del valore della produzione netta su base regionale avviene solo se l?unità (stabilimento, cantieri, ufficio) è operante almeno tre mesi nel territorio della regione (art. . 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97). Agevolazioni per le coop sociali Alle cooperative sociali sono accordate le seguenti agevolazioni: per quelle di tipo A e deducibile dalla base imponibile Irap, per l?anno 1998, una somma pari alla differenza tra l?ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Tale differenza è riconosciuta al 75% nel 1999 e al 50% nel 2000. Dal 2001 la base imponibile è determinata nei modi ordinari. La stessa agevolazione è riconosciuta anche alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al Dpr. 30 aprile 1970, n. 602. Per quelle di tipo B il costo del lavoro delle persone svantaggiate è deducibile per intero dalla base imponibile Irap.


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