Non profit
Atenei al servizio degli studenti disabili
Nuovi interventi per gli universitari in difficolt
Mi rivolgo a lei per sapere qualcosa di più sul recente Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile del 1997 relativo all??Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell?art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390?. Il decreto è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997. Sono uno studente universitario portatore di handicap, con un?invalidità riconosciuta superiore al sessantasei per cento. Mi interessa, dunque, conoscere le indicazioni che il decreto esprime riguardo gli studenti con disabilità.
Bruno Carvelli, Bolzano
Risponde Carlo Giacobini
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla ?Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari? ha lo scopo di fissare standard minimi omogenei per tutti quei servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti. Ci riferiamo alle borse di studio generiche o concesse a studenti meritevoli e privi di mezzi economici, prestiti d?onore, servizi abitativi, contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di studio all?estero o che comunque prevedano la mobilità internazionale. In buona sostanza si tratta di indicazioni e linee guida a cui le Regioni si debbono attenere nel momento in cui avviano la propria produzione normativa. Questo per quanto riguarda i programmi di intervento destinati a studenti con generiche difficoltà economiche.
Ma vengo subito alla questione sollevata dal nostro lettore, vale a dire le indicazioni espresse dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli studenti con disabilità. Tre sono i punti fondamentali da analizzare: l?esonero dalla tassa di iscrizione e da altre forme di contributi, la concessione di borse di studio e i servizi abitativi. Innanzitutto le Università statali esonerano ?totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (…) gli studenti portatori di handicap con un?invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento?. Sempre per gli stessi soggetti le Università possono prevedere anche ulteriori forme di esonero, secondo quanto specificato dal comma 3 dell?articolo 6 dello stesso provvedimento. Un secondo aspetto (comma 2, articolo 7) riguarda la concessione delle borse di studio il cui importo ?può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l?utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell?attività didattica e lo studio?. Infine i ?servizi abitativi?: il decreto non fissa un?attenzione particolare alle specifiche difficoltà degli studenti con disabilità che possono necessitare di un supporto abitativo. Una carenza piuttosto grave, vista anche la precisione e il dettaglio di altre parti del provvedimento.
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