Welfare

Assunzioni di disabili e categorie protette: chiarimenti dal ministero

Dal primo gennaio 2004 i lavoratori appartenenti alle categorie protette si computano nella quota di riserva dell’1%.

di Giulio D'Imperio

Lo ha precisato il ministero del Welfare in risposta a un interpello posto dal Centro per l?impiego della Provincia di Udine (protocollo 658 del 24 maggio 2005). Il quesito esaminato dal ministero riguarda le disposizioni previste dalla legge 482/1968, che stabiliva che i lavoratori appartenenti alle categorie protette dovevano essere computati nella quota di riserva relativa alle assunzioni obbligatorie.
Le legge 482 però è stata abrogata dalla legge 68/1999, che ha circoscritto la tutela legale all?assunzione dei disabili. L?articolo 18, comma 1, della legge 68 aveva altresì previsto, in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, che i datori di lavoro pubblici e privati computassero nelle quote obbligatorie di riserva tutti i lavoratori già occupati in base alla legge 482/ 68 anche oltre la misura dell?1%. In altri termini, la ?riserva? veniva valutata complessivamente nel rispetto dell?8% indipendentemente dal fatto se gli assunti erano disabili o appartenenti alle categorie protette.
Il ministero del Lavoro ha ora chiarito che la disciplina transitoria non è stata prorogata oltre il 31 dicembre 2003 e, pertanto, è venuta meno la possibilità per i datori di adottare il criterio di computo più estensivo.
I lavoratori in questione, a partire dal 1° gennaio 2004 concorrono a formare la quota complessiva di riserva (8%) nella misura massima dell?1%: le assunzioni in eccedenza non possono essere dunque computate per l?assolvimento dell?obbligo.

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