La Legge 383/2000, all’art. 18, dispone che le A.P.S. debbano avvalersi prevalentemente dell’opera dei volontari; tuttavia esse possono, in caso di particolare necessità, anche assumere dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, anche soci.
Il ricorso alle prestazioni di terzi da parte delle A.P.S. è, pertanto, ammesso mediante una delle seguenti forme contrattuali:
– rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (es. borse di studio);
– rapporto di lavoro a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa);
– rapporto di prestazione d’opera professionale;
– rapporto di prestazione d’opera occasionale.
In ogni caso dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normative fiscali e previdenziali (apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.), al pari di ogni altro committente o datore di lavoro, come già in parte analizzato nei quesiti precedenti.
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