Non profit
Associazionismo e Volontariato
I requisiti dello statuto di un'associazione di promozione sociale, di un'organizzazione di volontariato e di una onlus.
Associazione di promozione socialeEcco i passi da seguire per costituire un’associazione
1. Verificare se si tratta di organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale
2. Stesura atto costitutivo e statuto
3. Convocazione assemblea per sottoscrivere atto costitutivo e accettazione statuto
4. Presentazione domanda di iscrizione ufficio del registro. Scopri come fare per iscriversi
5. Richiesta codice fiscale
6. Comunicazione per conoscenza al comune di residenza
Note
1. La costituzione dell?organizzazione può avvenire:
– con atto pubblico;
– con scrittura privata autenticata;
– con scrittura privata registrata.
2. La registrazione è fatta presso l?Ufficio del Registro. Lo scopo della registrazione è quello di dare la certezza della data di costituzione.
3.E? opportuno che in occasione dell?Assemblea costitutiva si firmino in originale più copie.
Le copie servono per:
– l?Ufficio del Registro (per questo prepararne due);
– la Regione o Provincia. Per questa occorre anche la preparazione della domanda e degli altri documenti richiesti secondo la leggi regionali;
– il Comune, cui viene indirizzata per conoscenza copia della domanda che sarà inviata alla Regione con l?indicazione della data di presentazione in Comune (che deve dare il numero di protocollo);
– per l?organizzazione che dal suo originale ne ricaverà le copie per gli aderenti.
4. Si rammenta che gli atti per il volontariato sono esenti da bollo.
5. L?organizzazione deve chiedere il codice fiscale precisando di essere Organizzazione di volontariato costituita ex Legge 266/91.
6. L?organizzazione, regolarmente operante secondo la legge 266/91 e secondo l?art. 10 del DL 4 dicembre 1997, n. 460, non deve chiedere la partita I.V.A. ma il codice fiscale
Vi proponiamo un facsimile di statuto di un’associazione di promozione sociale
e in allegato delle griglie di autovalutazione dello statuto di un’associazione di promozione sociale, di un’organizzazione di volontariato e di una onlus
E’ un documento in formato word di 61 Kb
Ecco come iscriversi al Registro nazionale. Come fare domanda di iscrizione, quali documenti produrre e come fare ricorso.Disponibile anche il testo integrale del decreto
– Quali attività sono permesse alle Onlus?
– Segui le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su come predisporre gli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit
-e non dimenticare di consultare i dati del terzo settore in Italia e l’articolo Rapporto Istat 2000: il volontariato in Italia
Ti proponiamo anche i seguenti articoli:
e le categorie dedicate all’associazioni di promozione sociale e alle associazioni di volontariato
Associazione di volontariato
E? considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o,nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte
Nessuno ti regala niente, noi sì
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