Non profit

Associazioni sportive, attenzione al decreto

Criteri sociali "retroattivi" anhe per gli anni 2006, 2007 e 2008

di Gabriella Meroni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del ministro dell’Economia Tremonti che esplicita le caratteristiche “sociali” che devono avere le associazioni sportive dilettantistiche per iscriversi al 5 per mille di quest’anno. Il decreto era stao ampiamente annunciato e rispecchia, nei contenuti, quanto le associazioni potevano già intuire (e dichiarare) compilando i moduli di iscrizioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, sono ammesse al contributo le associazioni sportive «in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e’ presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita’ di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta’ inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta’ non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari».

E fin qui, tutto bene. Il problema è però un altro: le caratteristiche sociali sono retroattive. In pratica, anche le associazioni che erano già state ammesse per gli anni successivi adesso non lo sono più, se non sono in possesso delle caratteristiche sociali previste da questo decreto. E questo nonostante le  leggi degli ani passati non prevedessero le norme che vengono pubblicate oggi. Non solo: devono anche inviare con raccomandata la dichiarazione di “socialità” entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè entro il 15 maggio. All’articolo 5 infatti si dice che le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per gli anni 2006, 2007 e 2008 «la domanda telematica di iscrizione nell’elenco degli enti di volontariato», e quindi alla fine sono state ammesse (dopo le note peripezie), «entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (…) attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto».

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