Non profit

Associazioni e partita iva: quando è davvero necessaria?

È prevista solo nei casi in cui le entrate siano fiscalmente rilevanti, escludendo quelle istituzionali e le quote associative. Molto spesso basta il codice fiscale ma è obbligatoria per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione o svolga attività commerciali. Ecco tutti i casi in cui sono previsti regimi agevolati

di Francesca Colecchia

Aprire la partita iva è un passo importante per un’associazione. Non tutte però, hanno la necessità di farlo in quanto spesso le entrate che percepiscono non sono fiscalmente rilevanti. Come si legge in un articolo del Cantiere terzo settore, non è chiamata a richiederne l’apertura l’associazione che si limiti a percepire:

  1. Entrate istituzionali, intendendo tali quote e contributi associativi così come erogazioni liberali,
  2. I corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali dell’organizzazione (es: l’iscrizione ad un corso di scrittura creativa o ad una manifestazione sportiva). Queste entrate, infatti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ex art. 148, terzo comma e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi) e non sono da assoggettare ad Iva (ex art. 4 del DPR IVA). Tale agevolazione è concessa esclusivamente alle tipologie associative elencate dall’art. 148, terzo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), come le associazioni culturali, politiche, sportive dilettantistiche o di promozione sociale, e a condizione che l’associazione rispetti, statutariamente e nella sua gestione, i vincoli dell’assenza di scopo di lucro, trasparenza gestionale e democraticità associativa. Alle associazioni che abbiano assunto la qualifica di organizzazioni di volontariato e di Onlus è oggi riservato uno speciale e diverso trattamento fiscale (rispettivamente definito dalla Legge 266/1991 e dal Dlgs 460/1997 ancora in vigore).

Nel caso in cui l’associazione percepisca esclusivamente le tipologie di entrate sopra menzionate, la stessa potrà essere titolare del solo codice fiscale con cui è possibile stipulare contratti così come instaurare rapporti di lavoro con i propri collaboratori ed assolvere gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale a cui sono tenute le associazioni anche se titolari di solo codice fiscale.

Nel momento in cui l’associazione intende, invece, percepire introiti di natura diversa perché vuole svolgere attività a pagamento dirette a terzi, ivi inclusa la pubblica amministrazione, o perché vuole svolgere attività intrinsecamente commerciali (come una sponsorizzazione o l’attività di ristorazione o la cessione di beni nuovi), si apre la necessità di aprire la partita iva. Astrattamente l’associazione potrebbe non aprire la partita iva nel caso in cui l’attività di natura commerciale sia occasionale e non implichi una organizzazione complessa: in questo caso andrà sempre a generare un reddito (c.d. reddito diverso) da assoggettare a tassazione per cui si rende opportuno valutare se sia invece fiscalmente più opportuno aprire la partita iva in regime forfettario.

Regimi agevolati per associazioni sportivo dilettantistiche e per le associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro possono infatti optare per un regime fortemente agevolato: si tratta del regime di cui alla Legge 398/1991 che garantisce a chi non supera i 400.000 euro di entrate commerciali di liquidare le imposte in misura forfettaria (le imposte dirette ammontano circa all’1% dei ricavi commerciali mentre viene liquidato il 50% dell’iva introitata, salva la maggiore aliquota per la cessione dei diritti radio-televisivi) e di accedere a semplificazioni contabili.

Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore (Cts) questo regime tornerà ad essere riservato alle associazioni sportive dilettantistiche che valuteranno di non qualificarsi come enti del terzo settore. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato potranno accedere ad un analogo regime agevolato (art. 86 Cts) qualora i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro mentre negli altri casi potranno optare, come la generalità degli enti del terzo settore non commerciali, per un regime forfettario ai soli fini delle imposte dirette, dovendo quindi liquidare l’Iva in regime Iva da Iva (art. 80 Cts).

Decommercializzazione delle quote solo per chi è fuori dal terzo settore
Con l’entrata in vigore della parte fiscale del codice del terzo settore cambieranno inoltre le valutazioni rispetto alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci. Ad essa potranno infatti accedere esclusivamente le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche che non si qualificano come enti del terzo settore, potendo applicare l’art. 148 del Tuir, nonché le associazioni di promozione sociale che potranno viceversa ricorrere all’art. 85 del Cts (sugli effetti della riforma sulle associazioni culturali si rinvia ad un precedente contributo).

Per concludere un consiglio pratico: non richiedere l’apertura della partita iva se non si ha in programma di emettere fattura. Una volta aperta, l’associazione è chiamata a trasmettere la dichiarazione dei redditi anche se non ha emesso fatture con un conseguente inutile costo gestionale.


*Francesca Colecchia – Arsea srl – Cantiere terzo settore

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