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Associazioni di promozione sociale, ecco come iscriversi al Registro

Come fare domanda di iscrizione, quali documenti produrre e come fare ricorso. Disponibile il testo integrale del decreto

di Giulio D'Imperio

Il decreto legislativo 471 datato 14 novembre 2001 (G.U. serie generale n.21 del 25 gennaio 2001) ha regolamentato per le associazioni di promozione sociale l?iter per la domanda di iscrizione nel registro nazionale. Tale domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ? Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali ?Direzione generale per il volontariato, l?associazionismo sociale e le politiche giovanili, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L?associazione di promozione sociale deve necessariamente corredare la domanda della seguente documentazione: a) atto costitutivo indicandone la sede legale; b) statuto dell?associazione che se necessario deve essere corredato da un documento che abbia carattere transitorio di integrazione dello stesso, in cui devono essere riportate tutte le indicazioni elencate all?articolo 3 della L.383/2000; c) indicazione dell?ambito di diffusione territoriale dell?associazione, da cui deve risultare che la struttura sia operante in almeno cinque regioni ed almeno venti province dislocate in territorio italiano; d) indicazione del legale rappresentante e di altre eventuali persone che ricoprono cariche di rappresentanza istituzionale; e) relazione sintetica in cui venga descritta la fisionomia istituzionale dell?associazione, dove devono essere indicati:

  • il modello organizzativo ed i livelli di responsabilità degli organismi sia nazionali che delle eventuali articolazioni periferiche;
  • numero complessivo degli iscritti, i criteri ed i mezzi di informazione e/o di comunicazione che abbiano come finalità quella della piena partecipazione degli stessi alla vita associativa;
  • indicazione degli ambiti delle attività prevalenti, oltre che delle iniziative maggiormente significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere. La persona che deve essere delegata a provvedere alla iscrizione al registro nazionale è il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l?associazionismo sociale e le politiche giovanili. Egli è tenuto ad iscrivere l?associazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui la domanda viene presentata, ovvero entro sessanta giorni dalla data apposta sulla domanda inviata dall?Ufficio postale accettante. Importante è precisare come può una associazione di promozione sociale rendersi conto che la domanda di iscrizione al registro nazionale è stata accolta. Al comma 3 dell?articolo 2 del decreto ministeriale n.471/2000 è stato precisato che se la domanda non viene rigettata entro i sessanta giorni previsti per formalizzare l?iscrizione al Registro nazionale, l?iscrizione deve intendersi perfezionata. Una volta iscritte al registro nazionale, le associazioni di promozione sociale sono tenute a comunicare le seguenti modifiche, quando si verificano, allo stesso dipartimento del ministero dove viene inviata la domanda:
  • modifiche dell?atto costitutivo;
  • modifiche dello statuto;
  • trasferimento della sede;
  • deliberazioni di scioglimento. Le variazioni appena elencate devono necessariamente essere comunicate entro e non oltre novanta giorni dalla data in cui si verificano. La mancata comunicazione delle variazioni intercorse avranno come conseguenza immediata quella della cancellazione dal registro nazionale, tramite provvedimento emanato dal dirigente del dipartimento responsabile del registro nazionale delle associazioni. E? chiaro che potranno richiedere la cancellazione dal registro nazionale anche coloro che perdono sia i requisiti per poter effettuare l?iscrizione sia le associazioni che ne facciano espressa richiesta rispettando le stesse modalità previste per l?iscrizione. Il controllo della reale situazione delle associazioni di promozione sociale viene effettuata d?ufficio, con cadenza biennale, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tramite il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali. Il controllo consiste nel verificare che continuano ad esserci i requisiti che la legge prevede per poter procedere all?iscrizione di una associazione di promozione sociale nel registro nazionale. Infine occorre precisare che le associazioni di promozione sociale possono effettuare ricorso in via amministrativa al Ministero del lavoro contro i provvedimenti di rifiuto relativamente all?iscrizione od alla cancellazione entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato l?esito negativo del procedimento. Sarà lo stesso dicastero a decidere in merito non dopo aver acquisito il parere vincolante dell?Osservatorio nazionale previsto dall?articolo 11 della L.383/2000.
  • Il testo integrale del decreto istitutivo del Registro è disponibile nella sezione leggi, categoria “associazioni di promozione sociale.

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