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Associazione Istituto Cortivo sul canone Rai: non è previsto l’esonero per i disabili

B. è invalido al 100%. Le trasmissioni tv costituiscono per lui uno dei mezzi privilegiati per mantenere i contatti con il mondo: può usufruire dell’esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo?

di Associazione Istituto Cortivo

La Corte costituzionale nel 2002 ha affermato che è giusto pagare il canone tv, giacché si tratta di un servizio pubblico.
A fronte del quesito specifico, arrivato all?Agenzia delle Entrate SAT di Torino ? Ufficio Abbonamenti Rai Tv, la prevedibile risposta è stata:
??in merito alla Sua comunicazione del 10/1/2007, La informiamo che non e’ possibile aderire alla Sua richiesta di esonero dal pagamento del canone di abbonamento in quanto dall’01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601?. Ha allora ancora senso parlare di ?servizio pubblico??
In base a un decreto risalente al 1938, chiunque detenga uno o più apparecchi ?atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi? deve pagare il canone di abbonamento Tv. Qualcuno arriva persino a sostenere che anche i computers sarebbero soggetti al canone televisivo, al pari di un comune televisore, in quanto ?adattabili? alla ricezione di trasmissioni televisive. La definizione di adattabilità riferita a un computer, non è però ancora stata trattata in sede di contenzioso tributario.
Trattandosi di un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Nel caso dell’abbonamento ordinario (per uso privato) il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Non esistono più i canoni per le seconde case, per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. È stato inoltre stabilito l’esonero dall’obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private.
La disdetta dell?abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
1) l?abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore;
2) l?abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio, fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o rottamazione, attestata dalla discarica pubblica).
La disdetta dell?abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone per l?anno successivo. La disdetta dell?abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal mese di luglio. Qualora l?abbonato abbia già corrisposto l?intera annualità non e? prevista la possibilità di alcun rimborso.
3) nel caso in cui gli abbonati intendano rinunciare all?abbonamento, senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il ?suggellamento? (l?apparecchio viene chiuso in un sacco di juta, sigillato dalla Finanza) degli apparecchi stessi. La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell?anno successivo. In questo caso, contemporaneamente all?invio della disdetta gli abbonati devono versare all?Agenzia delle Entrate – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 ? 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale il numero dell?abbonamento, l?importo di ? 5,16 per ogni apparecchio da suggellare.
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all?Agenzia delle Entrate – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 ? 10121 Torino.
In mancanza di regolare disdetta l?abbonamento si intende tacitamente rinnovato.

Fonti:
www.abbonamenti.rai.it
La Difesa del Popolo, Settimanale Diocesano di Padova, del 21 gennaio 2007, in Spazio Diritti a cura dell’Avv. Antonio C. Licciardello, Canone Rai: esonero per nessuno, pag. 26

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