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Associazione Istituto Cortivo: chiarimenti sulle spese per il rilascio del contrassegno invalidi
Chiariamo alcuni punti, talvolta controversi, relativi alle spese connesse con il rilascio del certificato invalidi per la sosta e la circolazione stradale
ESENZIONE DALL?IMPOSTA DI BOLLO (contrassegno invalidi permanente)
In forza della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Finanziaria 2001, il rilascio del contrassegno invalidi, riservato alle persone con (permanente) difficoltà di deambulazione sensibilmente ridotta, è esente da imposta di bollo.
L?art. 33, comma 4, lettera c) della Legge Finanziaria per il 2001 ha infatti modificato la Tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che elenca appunto gli atti esenti da imposta di bollo:
?Art. 33 – Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: “Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Dunque la legge sull’imposta del bollo, così modificata, stabilisce che il rilascio del contrassegno invalidi con scadenza quinquennale (e non temporaneo), è esente dall?imposta di bollo, sia sulla domanda di rilascio/rinnovo che sul contrassegno medesimo.
L?art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che per il rilascio del contrassegno invalidi l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno invalidi può essere rilasciato (e rinnovato) a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL?IMPOSTA DI BOLLO (contrassegno invalidi temporaneo)
Il rilascio (e rinnovo) del contrassegno invalidi temporaneo è invece soggetto al pagamento dell’imposta di bollo sia sulla domanda di rilascio/rinnovo, che sul contrassegno stesso, oltre alle eventuali spese sanitarie (ticket per visita medica) e comunali, giacché la norma di esenzione (L?art. 33, comma 4, lettera c) della Legge Finanziaria per il 2001, sopra richiamata) fa esplicito riferimento ai soli soggetti la cui invalidità sia caratterizzata da ridotte o impedite capacità motorie ?permanenti?.
La Circolare Ministeriale (Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate) 3 gennaio 2001, n. 1, precisa infatti che:
“…Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l’esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l’autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche…”.
ALTRE SPESE (ticket sanitario e contributo di rilascio)
Sono a carico del cittadino richiedente il rilascio/rinnovo del contrassegno invalidi, eventuali spese comunali, a titolo di spese di segreteria, di plastificazione del contrassegno, ecc. Il più delle volte però non viene richiesto alcun contributo del genere, attesa la finalità della autorizzazione di cui si tratta.
Quanto alle visite necessarie per il rilascio della certificazione medica, che attesti la ?capacità di deambulazione sensibilmente ridotta?, alcune Regioni italiane non richiedono il pagamento del ticket per la visita stessa, altre invece richiedono il pagamento d?importo variabile, secondo quanto stabilito dalla Regione competente.
Questo ticket sanitario può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, trattandosi di visita specialistica.
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