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Associazione Istituto Cortivo: abbandonare la casa popolare fa perdere il diritto all’alloggio

Sentenza della Corte di Cassazione: abbandonare per più di tre mesi una casa popolare fa perdere il diritto all'alloggio

di Associazione Istituto Cortivo

L’Associazione Istituto Cortivo, impegnata anche sul fronte dell’informazione relativa alle problematiche di varia natura che possano interessare, direttamente o indirettamente, le categorie deboli, segnala una particolare sentenza emessa quest’anno dalla Corte di Cassazione. Abbandonare per più di tre mesi una casa popolare fa perdere il diritto all’alloggio. È quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 8519/2008), sottolineando che l’edilizia popolare deve rendere disponibili gli alloggi per i bisognosi. È stato così respinto il ricorso di un uomo che aveva abbandonato per tre mesi l’alloggio dello Iacp senza alcuna preventiva autorizzazione. Secondo la Corte, “…in tema di edilizia residenziale pubblica l’abbandono dell’alloggio, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell’assegnazione in locazione poiché lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell’abbandono dell’alloggio stesso da parte dell’assegnatario”. Fatto singolare è che la causa è iniziata ben trent’anni fa. All’epoca l’uomo aveva ottenuto dal Pretore di Fermo la restituzione dell’alloggio che poi aveva perso di nuovo dopo la decisione della Corte d’Appello. Ora a distanza di tre decenni la Corte ha nuovamente bocciato le richieste dell’asssegnatario dell’alloggio, il quale aveva sostenuto che non si era trattato di un abbandono vero e proprio e che la casa era stata occupata dalla figlia che ne curava la manutenzione. I giudici della Corte sono stati irremovibili, ricordando che la casa popolare può essere lasciata solo dietro la “preventiva autorizzazione dell’Iacp”. Diversamente, si perde il diritto di occupazione. Fonte: Studio Cataldi (www.studiocataldi.it – Portale di informazione giuridica) Data: 09/04/2008 – Autore: Roberto Cataldi


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