Welfare

Assistenza domiciliare, disco verde ai co.co.pro

L'indirizzo del ministero del Lavoro

di Redazione

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, guidato da Maurizio Sacconi, lo scorso 2 aprile ha fornito una importante risposta a tutte le strutture, riferendosi in particolare alle cooperative sociali, che applicano contratti di collaborazione operando nell’ambito della assistenza domiciliare.

Le quattro condizioni
Il quesito, posto dal consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, prevede l’esistenza di alcune condizioni di base per l’applicazione di un contratto di collaborazione, ovvero:1. la prestazione venga resa al domicilio della persona assistita, oppure presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori a cui il collaboratore è tenuto a rispondere in via gerarchica;2. al collaboratore viene riconosciuta ampia autonomia sia tecnica che metodologica;3. il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;4. al collaboratore viene riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell’ambito del rapporto contrattuale. Esame caso per caso
Il quesito viene posto essenzialmente per il caso di una cooperativa sociale, ricordando che la legge 142/2001 presuppone con il socio di cooperativa due differenti tipologie di rapporto giuridico: uno di natura associativa e l’altro lavorativo che prevede il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra tipologia in cui rientra il contratto di collaborazione.Il ministero del Lavoro nel rispondere al quesito non ha voluto rilasciare una risposta netta e secca, ma in maniera molto diplomatica ha affermato che diventa importante verificare l’esistenza della possibilità di porre in essere un contratto di collaborazione esaminando caso per caso. Questo significa che da un lato non è stata negata tale opportunità, dall’altro invece si è voluto ricordare l’importanza dello specifico progetto che si andrebbe ad prevedere con il collaboratore o programma di lavoro o fasi di esso, pena la presunzione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.Proprio in virtù di tale difficoltà ad esprimersi, il ministero del Lavoro ha voluto suggerire il ricorso, da parte della cooperativa, alla certificazione del contratto di collaborazione la cui istanza potrà essere presentata sia congiuntamente che su istanza volontaria.

Contratto certificato
Tale istanza dovrà essere presentata ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 276/2003.In questo modo sicuramente la cooperativa sociale non verrà messa nella condizione di massima sicurezza ma, quanto meno, nel caso di certificazione del contratto di collaborazione, avrà uno strumento giuridico che le permetterà di potersi difendere nel caso di contestazione della bontà del contratto.
Infine da quanto prospettato e dalla posizione assunta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito all’argomento oggetto del quesito, ritengo per una cooperativa sociale molto rischioso porre in essere contratti di collaborazione con i propri soci e sicuramente più oneroso ma meno rischioso un rapporto di lavoro subordinato.

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