Non profit

Assicurazioni e Dopo di noi

di Bernardino Casadei

Una delle modalità più ragionevoli per garantire ad un figlio disabile una rendita con cui migliorare la propria qualità della vita quando i genitori non ci saranno più è sicuramente rappresentata da un contratto assicurativo. Si tratta infatti di un bisogno che si manifesterà in un periodo che nessuno può conoscere, in quanto è impossibile prevedere con precisione la scomparsa dei genitori così come quella del figlio. Lo stesso legislatore, consapevole dell’utilità di un simile strumento, ha deciso, nell’ambito della Legge sul “dopo di noi” (legge 22 giugno 2016, n. 112), di elevare l’importo dei premi assicurativi di cui è possibile detrarre il 19% dalle imposte a 750 euro per le polizze sul “rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave”. Si tratta di un incentivo che però, nel migliore dei casi, può arrivare a 142,50 € e che quindi potrebbe rivelarsi insufficiente per chi volesse valorizzare pienamente tale opportunità. Inoltre, rimane insoluto il problema principale: come possiamo essere sicuri che tali risorse verranno effettivamente utilizzate per il bene della persona disabile quando i suoi genitori non ci saranno più?

L’intermediazione filantropica offre a tal proposito delle opportunità in grado di sfruttare tale opportunità usufruendo di almeno sette vantaggi che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti:

  1. Aumento consistente del beneficio fiscale;
  2. Aumento dell’importo destinabile alla copertura del premio usufruendo del beneficio fiscale;
  3. Possibilità di destinare al pagamento del premio risorse provenienti da soggetti diversi;
  4. Possibilità di utilizzare tale benefici a favore di qualsiasi soggetto svantaggiato;
  5. Le somme così accumulate non verranno considerate ai fini dell’ISEE;
  6. Presenza di un soggetto istituzionale che garantisce l’uso delle rendite;
  7. Possibilità di godere dei benefici analoghi a quelli di un trust senza doverlo costituire.

Mentre la legge citata prevede una detrazione del 19% è infatti possibile passare o ad una detrazione del 30% o alla deduzione dell’intero importo destinato. In quest’ultimo caso, in funzione del reddito e delle aliquote comunali o regionali, il beneficio può, in alcune situazioni, oltrepassare il 47% della somma destinata al pagamento del premio. Ciò è possibile in quanto si trasforma il pagamento del premio in una donazione a favore di un Ente del Terzo Settore, il che permette di usufruire i benefici previsti dalla normativa vigente per tali attività.

Proprio perché si opera nell’ambito delle donazioni è poi possibile aumentare notevolmente l’importo massimo che può essere destinato al pagamento del premio godendo del beneficio fiscale, che da 750 euro può passare a 30.000, nel caso si propenda per la detrazione del 30% o al 10% del reddito, qualora invece si preferisca utilizzare la deduzione dell’importo donato. In questo modo diventa possibile creare le condizioni affinché la persona disabile possa poter contare su una rendita adeguata.

Il conseguimento di questo obiettivo diventa facilitato anche dal fatto che, grazie all’intermediazione filantropica, è possibile raccogliere risorse provenienti da soggetti diversi, ognuno dei quali potrà godere in autonomia dei benefici fiscali sopra ricordati. In questo modo si potrà raccogliere, anche da altri parenti e amici, risorse consistenti e così accumulare risorse per generare una rendita adeguata che possa migliorare, per lo meno da un punto di vista finanziario, le condizioni del soggetto svantaggiato.

Può anche essere interessante ricordare come, mentre i benefici previsti dalla legge sul dopo di noi possono essere utilizzati solo nel caso di un disabile grave, attraverso l’intermediazione di una struttura filantropica è possibile che il beneficiario ultimo delle risorse accumulate possa essere qualsiasi persona svantaggiata in ragione delle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Particolarmente rilevante è il fatto che le somme così accumulate non entreranno nel patrimonio della persona svantaggiata e quindi non influiranno in alcun modo sul suo ISEE. Ciò protegge il genitore dal rischio che la risorse così accumulate, magari facendo importanti sacrifici, possano rivelarsi controproducenti, in quanto potrebbero avere delle conseguenze negative sulle prestazioni di cui la persona disabile avrebbe eventualmente diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, proprio perché non di proprietà della persona disabile, la famiglia potrà decidere di chiedere alla Fondazione di gestire tali risorse con maggiore flessibilità rispetto a quello che accadrebbe qualora fossero sottoposte al controllo di un giudice tutelare.

Molto importante è poi il fatto che, benché coloro che costituiscono il fondo a favore della persona disabile, possano indicare una soggetto con il compito di stabilire come tali risorse dovranno essere utilizzate per il bene della persona svantaggiata, esiste comunque un ente terzo, l’intermediario filantropico, che ha come missione proprio il garantire che le volontà dei donatori vengano tutelate, e che quindi potrà intervenire qualora la persona designata non dovesse poter svolgere in modo adeguato il suo compito. Inoltre, l’intermediario filantropico che, per natura, finanzia progetti d’utilità sociale, ha una conoscenza diretta delle opportunità presenti e può dare utili consigli su come gestire al meglio tali risorse.

Infine il fatto che l’ente che sarà chiamato a gestire le risorse a favore della persona svantaggiata sia un ente d’erogazione che si limita a distribuire le risorse a sua disposizione e che quindi ha un rischio imprenditoriale praticamente nullo, è un’ulteriore garanzia che le risorse verranno comunque utilizzate per la finalità desiderata. In pratica si hanno gli stessi benefici di un trust senza doversi accollarsi i costi, spesso rilevanti, connessi alla sua costituzione e alla sua gestione.

Per usufruire di tutti questi vantaggi, il genitore può contattare un intermediario filantropico come, per esempio, la Fondazione Italia per il Dono onlus, e chiedere la costituzione di un fondo nominativo a favore di un specifico soggetto svantaggiato, cosa che può essere realizzata con grande rapidità personalizzando un regolamento standard predisposto dalla stessa Fondazione. Quindi, dopo aver individuato il prodotto assicurativo che meglio risponde alle proprie esigenze, fare una donazione pari all’importo del premio che dovrà essere pagato all’assicurazione chiedendo, attraverso lo strumento della donazione modale, che tali risorse vengano utilizzate per tale scopo. A quel punto la Fondazione stipulerà il contratto assicurativo di cui sarà contraente e beneficiario e ogni anno verserà il premio utilizzando le risorse che le verranno trasferite come donazioni. Quando poi saranno maturate le condizioni per il pagamento delle rendite queste saranno versate alla Fondazione che le utilizzerà per perseguire le finalità indicate da coloro che hanno costituito il fondo. Le erogazioni potranno essere fatte a favore degli enti che erogano i servizi alla persona svantaggiata o, con le opportune cautele, direttamente a quest’ultima.

Si tratta di un’opportunità che potrebbe rivelarsi di grande interesse per tutti coloro che hanno un figlio disabile e che ritengono necessario, per contribuire al miglioramento della sua qualità della vita, potergli mettere a disposizione una rendita integrativa con cui garantirgli delle prestazioni che altrimenti sarebbero fuori dalla sua portata. A tal proposito può essere opportuno ricordare come, proprio in considerazione della particolarità del bisogno a cui si vuole dare una risposta, tutto ciò avviene a dei costi estremamente bassi. Nel caso della Fondazione Italia per il Dono, le somme raccolte nella loro totalità verranno investite nello strumento assicurativo individuato; le trattenute per la copertura dei costi operativi avverranno solo quando l’assicurazione inizierà ad erogare le rendite così da garantire la massimizzazione degli investimenti a favore della persona disabile.

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