Economia

Assicurare i volontari è sempre meglio

Retevolontari. A cura di csv.net

di Redazione

L?obbligo di assicurare i volontari è solo per le organizzazioni che si iscrivono al Registro del volontariato? E per quelle non di volontariato che si avvalgono dell?opera di volontari? La l. 266/91 (Legge quadro sul volontariato) all?art. 4 sancisce che «Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi». L?articolo, quindi, determina un obbligo generalizzato di assicurazione per le odv non restringendo il campo alle sole associazioni riconosciute e/o iscritte al Registro regionale. L?art. 3 della stessa legge definisce come odv «ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l?attività di cui all?art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti». In particolare l?obbligo di assicurazione derivante dall?art. 4 della l. 266/91, è disciplinato più nello specifico da un dm (14 febbraio 1992) che regolamenta tale aspetto definendone anche modalità e adempimenti. Per le organizzazioni che pur avvalendosi dell?opera di volontari non possono essere considerate odv ai sensi dell?art. 3 della l. 266/91, non sussiste alcun obbligo di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Appare peraltro opportuno che tali organizzazioni, pur non essendo obbligate, nel momento in cui si avvalgono di volontari, si assicurino sia nei confronti dei volontari stessi sia di terzi. Carlo Pelizzi, consulente Ciessevi – Centro servizi volontariato Milano Info: www.centriserviziovolontariato.it


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA