Non profit
Assetti societari dell’azzardo: legale, ma trasparenza zero
Una norma antimafia dispone l'obbligo di trasparenza societaria e di identificazione da parte dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2% in società concessionarie dell’azzardo legale. La norma è caduta nel vuoto. Perché?
di Marco Dotti
L'inchiesta di Report sul bagarinaggio e la morte di Rafaello Bucci ha portato all'attenzione anche dei più distratti il tema del riciclaggio attraverso i canali dell'azzardo legale.
Il settore dell'azzardo legale, d'altronde, ha registrato un fatturato monstre per il 2017: 102 miliardi di euro. Solo "consumo"? Tanto per capirci, i numeri della discussa finanziaria che l'Europa ha appena bocciato si attestano sui 30 miliardi. Non ci siamo.
Proiezioni attendibili – visto che i dati ufficiali, attraverso canali istituzionali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non li ha ancora pubblicati – segnalano un ulteriore incremento nei primi sei mesi del 2018, con un possibile sforament0 di quota 107 miliardi di euro al prossimo 31 dicembre.
Il settore illegale, se i calcoli su base Istat sono corretti, dovrebbe attestarsi su cifre radicalmente più basse. Più vicine ai 20, forse 30 milioni. Non conviene, dunque, l'illegalità. O, quanto meno, non conviene a tutti e non in tutte le aree del Paese. È un problema a prescindere, per tutti.
A fronte di queste evidenze (Report) e di questi numeri, il settore legale non è sottoposto all'attenzione che merita. Tanta retorica, tante campagne magari finalizzate al posizionamento sui media per accedere a qualche spicciolo di finanziamento per il "recupero" o la "prevezione". Ma il problema, nei suoi nodi istituzionali, non lo vuole affrontare quasi nessuno. Eppure, affrontarlo sarebbe a garanzia di tutti, anche per gli imprenditori – supponiamo ve ne siano – che ritengono di dover operare correttamente o coerentemente con il loro mandato di concessionari di Stato.
Un primo passo dovrebbe essere quello della trasparenza sugli assetti societari. Non serve parlare di legalità se alla base non c'è trasparenza. Resta una formula vuota e, alla lunga, dannosa.
E qui si aprono due questioni.
- Territori. Prima questione: lo Stato sa chi opera in suo nome e per suo conto sui territori? No, non lo sa. Trasparenza interna: zero.
Lo aveva messo in evidenza la Commissione Antimafia (leggi qui) il 5 aprile del 2016: nella "filiera" c'è un anello debolo o, quanto meno, deresponsabilizzato. Sono i gestori che, fra Stato e Concessionario, operano in nome sul territorio. Un immenso buco nero nella legalità: «non abbiano più bisogno di fare il gioco clandestino perché prendono quello legale. Tutte le indagini che fanno scoprire guai sono tutte pubbliche. Ormai la bisca clandestina si trova tra i disgraziati. La normalità è nel filone del gioco legale», aveva rimarcato l'allora presidente della commissione Rosy Bindi. Per capirci e sintetizzando: vige un sistema di subappalti, ma deresponsabilizzando l'appaltatore, sia esso Stato o privato Concessionario. Gli appaltatori finiscono per non sapere – o non voler sapere – chi gestisce il sistema sul territorio.
- Assetti societari dei Concessionari. Seconda questione: cosa sappiamo dei Concessionari? Trasparenza esterna: altro zero.
Sappiamo che sono per lo più fondi di investimento, con sede estera. Ma per il resto, sappiamo poco. Soprattutto delle partecipazioni sotto il 2%, le più delicate, anche per capire intrecci e tracciare mappe. Eppure, l'obbligo di trasparenza societaria e di identificazione da parte dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2% in società concessionare dell’azzardo legale dovrebbe essere previsto dalle disposizioni antimafia, in particolare dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218.
L'articolo 2 quater del D. Lgs n. 218 stabilisce infatti che:
«per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato».
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