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Assedio burocratico

Nuovi adempimenti per le associazioni che operano nel sociale previsti dal decreto anti-crisi: entro il 29 gennaio dovranno inviare alle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali

di Gabriella Meroni

Un nuovo, pesante adempimento oscurerà il 2009 delle onlus. Si tratta di una norma contenuta nel cosiddettà decreto anti crisi (DL 29 novembre 2008, n. 185) all’articolo 30, che introduce nuovi controlli sulle associazioni che operano nel sociale e quindi godono di appositi vantaggi fiscali. Quali organizzazioni? È presto detto: le associazioni che vendono ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo; le organizzazioni di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche. A questi enti viene chiesto di indicare e inviare in via telematica all’Amministrazione fiscale, attraverso un modello che dovrà essere preparato dalle Entrate entro il 29 gennaio, dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Chi non ubbidirà, perderà i vantaggi fiscali: non rilevanza ai fini Iva e imposte dirette delle quote associative e dei corrispettivi specifici corrisposti dai soci.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, si abroga la norma che afferma che la sola iscrizione ai registri del Coni fa applicare in automatico le agevolazioni fiscali. In pratica, con l’entrata in vigore del decreto anticrisi, il Coni non è più tenuto alla trasmissione annuale dell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, che certificava l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva e apriva la strada ai benefici. L’articolo 30, nel sopprimere l’adempimento del Coni, lo esclude di fatto dal riconoscimento fiscale delle descritte attività e affida esclusivamente all’Agenzia il compito di verificare il diritto agli sconti.

Ma l’articolo 30 al comma 5 attacca anche il riconoscimento dello status di «onlus diritto» per le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali/provinciali), organizzazioni non governative (riconosciute dal ministero degli Esteri) e cooperative sociali. E qui sorge un altro problema: nel caso di inadempienza alle norme indicate nel decreto, queste perderebbero la qualifica di onlus, ma senza essere cancellate (nel caso delle odv) dai registri regionali, e godendo perciò ancora del regime della legge n. 266/91, compresa la +dai–versi, ma non del 5 per mille, che invece prevede la condizione di onlus.

Non si sono fatte attendere le reazioni delle organizzazioni non profit. Con una lettera inviata ai ministri Tremonti e Sacconi, ai sottosegretari Casero e Roccella e ai Presidenti delle Commissioni preposte, il Forum del Terzo Settore, CSVnet, Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo settore e Convol, hanno espresso «viva preoccupazione» per il contenuto dell’articolo 30. «Rischia di mettere in ginocchio una larga fetta del terzo settore italiano», ha dichiarato Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo settore. «Il terzo settore non solo non ha paura dei controlli ma anzi li richiede. Teme solamente l’eccessiva burocratizzazione. Ci aspettiamo», conclude Olivero, «che il governo, che ha più volte riconosciuto l’importanza della sussidiarietà e del Terzo settore, cambi la proposta presentata e ascolti le organizzazioni che unitariamente propongono soluzioni alternative».

«La necessità di controlli è senza dubbio legittima», ha detto il presidente di CdO Impresa sociale Antonio Mandelli, «ma a nostro avviso si tratta un adempimento sproporzionato rispetto alla platea di soggetti cui si rivolge. Ricordiamo infatti che circa il 30% delle organizzazioni di volontariato ha entrate inferiori a 5.000 euro l’anno, mentre un altro 34% ha entrate tra i 5.000 e i 25.000 euro annui. Per organizzazioni così piccole, quasi sempre prive della seppur minima struttura amministrativa, l’invio telematico di un modello all’Agenzia delle entrate potrebbe risultare un adempimento eccessivamente oneroso».
 
«L’art. 30 è una vera emergenza per tutte le organizzazioni di volontariato», ha detto Fausto Casini, presidente di Anpas. «E ne chiediamo la cancellazione. Tra l’altro, sono già in vigore normative nazionali sul volontariato e sulle onlus che definiscono i vincoli che le organizzazioni devono rispettare per godere delle agevolazioni previste, ed esistono precise procedure che verificano ogni anno il rispetto di quanto previsto per le odv iscritte ai registri regionali, sottoposte annualmente a controlli».


il testo dell’art 30 DL 185/08

Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. L’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.


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