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Asili nido, arriva la deduzione. Ma solo per pochi
Il decreto Tremonti dice che "spetta esclusivamente a micro-asili nei luoghi di lavoro gestiti dal Comune". Quante aziende private affideranno un servizio interno a un ente pubblico? Il testo integr
Mentre la Commissione Affari Sociali della Camera l?8 maggio scorso è riuscita ad adottare un testo unificato che coordinasse i numerosi disegni di legge in materia di asili nido, il ministro dell?Economia fissa i criteri per le agevolazioni fiscali alle famiglie che inseriscono i figli nei micro-asili aziendali.
La disposizione è contenuta in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 27 maggio (di cui riportiamo di seguito il testo integrale). L?agevolazione si rivolge sia ai genitori che ai datori di lavoro. I genitori potranno dedurre le spese (per gli anni 2002, 2003 e 2004) per un importo complessivamente non superiore a 2mila euro per ogni figlio ospitato negli asili. Lo stesso importo sarà deducibile per i datori di lavoro dal reddito d?impresa o dal reddito di lavoro autonomo, per ciascun bambino ospitato negli asili.
Suscita perplessità la precisazione, contenuta nel decreto, che la deduzione spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro che siano però gestiti dal comune. Per godere dell?agevolazione, in altre parole, i datori di lavoro dovranno affidare questo servizio interno all?ente pubblico.
Ecco il testo integrale del provvedimento pubblicato in Gazzetta:
DECRETO 17 maggio 2002
Deducibilita’ delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro. (GU n. 122 del 27-5-2002)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 10 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili;
Visto l’art. 65, comma 1, del predetto testo unico concernente
disposizioni in materia di oneri di utilita’ sociale;
Visto l’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che detta
disposizioni in materia di asili nido prevedento, tra l’altro, la
costruzione e la gestione degli asili nido, nonche’ di micro-nidi nei
luoghi di lavoro e, in particolare, il comma 6, il quale prevede che
le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi
nei luoghi di lavoro sono deducibili dall’imposta sul reddito dei
genitori e dei datori di lavoro che la loro misura e’ determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Tenuto conto che l’onere derivante dalla deduzione non puo’
superare 6,20 e 25 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni
2002, 2003 e 2004, a norma del citato comma 6 dell’art. 70 della
legge n. 488 del 2001;
Decreta:
Art. 1.
Deducibilita’ delle spese di partecipazione alla gestione dei
micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di
partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di
lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal reddito
complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000,00
euro per ogni figlio ospitato negli stessi.
2. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di
partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di
lavoro, sostenute dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito
d’impresa o di lavoro autonomo per un importo non superiore a
2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.
3. La deduzione dei cui ai commi 1 e 2 spetta esclusivamente con
riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal
comune.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti
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