Welfare

Art. 43 Cost.

di Flaviano Zandonai

E’ proprio vero che anche i testi più conosciuti riservano sorprese. Non solo perché in molti si sostiene di conoscerli e poi non è così, ma anche perché li si rilegge con occhi diversi. Ultimo esempio in ordine di tempo: mi segnalano l’articolo 43 della Costituzione. Ecco il testo: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. Diritto all’esproprio, limitazione della libertà individuale si dirà. Ma è davvero una lettura parziale. Il riferimento alle comunità di lavoratori e utenti e alle finalità di interesse generale ne fa una costituzionalizzazione dei beni comuni e del principio di sussidiarietà. E, a ben leggere, applicabile ad un ampio spettro di attività. Da non riformare.


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