Non profit
Arriva la norma che abolisce la pubblicità dell’azzardo
Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, ecco cosa prevede sulla pubblicità dell'azzardo: divieto per tutti gli spot e le pubblicità. I contratti già in essere dovranno cessare i loro effetti entro il 30 giugno 2019
di Redazione
Il primo, vero provvedimento "politico" dell'esecutivo giallo-verde ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri. Oltre a una stretta sui contratti a termine e multe a chi delocalizza le aziende, prevede un titolo, il terzo ("Misure per il contrasto alla ludopatia") composto da un solo articolo, che presenta una novità.
In senso assoluto, la novità è rappresentata dal divieto totale, senza limiti orari e senza differenziare fra i media, della pubblicità del gioco d'azzardo. In senso più specifico, la novità – su cui c'è stata molta discussione fra i tecnici e il ministro del Lavoro, che alla fine l'ha spuntata – è rappresentata dall'aver posto un tetto anche per i contratti di sponsorizzazione in essere. Questi contratti non varranno più – come si leggeva in una precedente bozza – fino alla loro naturale conclusione, ma è stato stabilito il termine improrogabile del 30 giugno 2019 oltre il quale ogni pubblicità dovrà cessare.
Ecco che cosa prevede la norma.
«Articolo 8
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data»
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