Non profit

Aps penalizzate da leggi incompiute

Per le associazioni di promozione sociale nella legge nazionale 383/00 sono previsti differenti registri: uno nazionale e altri regionali

di Carlo Mazzini

Sono presidente di un?associazione di promozione sociale non affiliata ad alcun ente nazionale omologo. Abbiamo sede in Lombardia, e ci è stato detto che non possiamo accedere ad alcuna agevolazione fiscale delle Aps perché manca la legge specifica. Ci potete spiegare se ciò corrisponde al vero e anche l?arcano meccanismo per cui abbiamo una veste che non ci serve praticamente a nulla?
A.M. (email)

Tutto ciò corrisponde al vero e ha dell?incredibile. Ricostruiamo la questione. La legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale (in sigla aps) prevede due differenti tipologie di registri, quello nazionale e quelli regionali. Quello nazionale è stato istituito e vi sono a oggi iscritti almeno un centinaio di enti. Le organizzazioni nazionali elevano automaticamente le sezioni locali – comunque costituite – ad aps locali, e pertanto (secondo una vulgata che non mi trova troppo convinto) permettono a dette sezioni di godere dei benefici (anche fiscali) propri degli enti nazionali.
Tutto ciò, si noti, anche nel caso in cui la Regione di residenza della sezione dell?associazione non abbia provveduto a promulgare una legge di settore sulle aps.

Peraltro, molte Regioni si trovano in questo stato: non hanno provveduto a emanare dette leggi di settore, lasciando le associazioni di promozione sociale senza la possibilità di iscriversi a un registro, che del resto non c?è.
È questo il caso della Lombardia che avrebbe nel cassetto una legge sulle aps (da ormai 5 anni!) ma che continua a far iscrivere le organizzazioni – in parte inutilmente – ai registri di cui alla legge regionale 28 del 1996 (precedente alla legge 383/2000). Detta norma in realtà ha l?utilità di far accedere le organizzazioni iscritte a finanziamenti regionali (per questo è certamente utile), ma non permette alle stesse di essere favorite dalla normativa fiscale nazionale che – per esempio – prevede anche per le aps locali non affiliate un regime di defiscalizzazione delle donazioni (ovvero: detrazione al 19% fino a 2.066 euro per erogazioni da persone fisiche, deducibilità al 2% o a 1.500 euro per le erogazioni da aziende).

Ci verrebbe da dire che qui in Lombardia la devolution e il principio di sussidiarietà orizzontale non abbiano trovato accoglienza.
Ora cerchiamo di capire quali sono le conseguenze di queste previsioni.
Una l?abbiamo vista; le previsioni agevolative della legge 383/00 sono applicabili alle sole associazioni di promozione sociale iscritte ai registri locali o nazionali. Ma dove i primi non esistano, per una organizzazione che avesse tutti i requisiti dell?aps il conformarsi a dette regole avrebbe il sapore di beffa.

L?altra conseguenza consiste nella prevedibilissima polarizzazione delle aps locali attorno a quelle nazionali. Se costituisco una aps e nella mia regione non esiste legge regionale omologa alla legge 383/00 che mi faccia godere dei suoi benefici, facendo buon viso a cattivo gioco cercherò di affiliarmi a un ente nazionale iscritto al registro nazionale delle aps e così, quasi per magia, sarò automaticamente incluso nella schiera di chi può dirsi aps iscritta.
Siamo proprio nipoti del peggior Machiavelli.

Produciamo leggi avanzate (la legge 383/00 è una bella legge), poi non promulghiamo quelle locali (c?è un nesso di causa ed effetto?) per poter polarizzare il corpo associativo attorno a poche organizzazioni nazionali.
Sperano di controllare il non profit, così? O è una mia teoria complottista fondata sul nulla, oppure è tutto spiegabile con l?inerzia politica delle cose italiane.
Non saprei cosa preferire.

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