Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite con atto scritto ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 1 della L.383/2000.
L’atto costitutivo e lo statuto dovranno contenere i requisiti previsti dall’art.3 comma 1 L.383/2000 ed in particolare le previsioni statutarie dovranno essere ispirate a principi di “democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati” con particolare riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.
Va detto che per ottenere l’iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è necessario che l’associazione sia costituita e svolga attività da almeno un anno.
Per chiedere l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione, il suo ambito di diffusione. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili – esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Altre modalità o destinatari possono essere disciplinati dalle norme regionali.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.