Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite con atto scritto ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 1 della L.383/2000.
L’atto costitutivo e lo statuto dovranno contenere i requisiti previsti dall’art.3 comma 1 L.383/2000 ed in particolare le previsioni statutarie dovranno essere ispirate a principi di “democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati” con particolare riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.
Va detto che per ottenere l’iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è necessario che l’associazione sia costituita e svolga attività da almeno un anno.
Per chiedere l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione, il suo ambito di diffusione. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili – esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Altre modalità o destinatari possono essere disciplinati dalle norme regionali.
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