Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (in
Gazz. Uff., 7 settembre 1955, n. 206, s.o.). — Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
TITOLO I
Capo I
Art. 1.
Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano,
per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico
indicate nei successivi artt. 3 e 8, ai capi famiglia che prestano
lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della
Repubblica, qualunque ne sia l’età, il sesso e la nazionalità.
Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente
comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi.
Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro
retributivo alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica
gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del
territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono
cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei
cittadini italiani .
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
convenzioni internazionali stipulate tra l’Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi
del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta
gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità .
Art. 2.
Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro;
b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore
di lavoro che siano con lui conviventi;
c) Omissis
d) ai lavoratori a domicilio;
e) Omissis
f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che
assumono per proprio conto l’incarico di condurre a termine
determinati lavori nell’interesse dei loro clienti.
Art. 3.
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i
figli, si considerano come capifamiglia:
a) il padre;
b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal
padre, o separata, o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o
che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato
e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio
militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale,
o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente
perché colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresì capi-famiglia:
a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle
o nipoti, per la morte o l’abbandono o l’invalidità permanente al
lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni
familiari;
b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati
minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché
quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e, per i casi
di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Art. 4.
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico
di età inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il
figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per
tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno
di età, qualora frequenti l’università od altro tipo di scuola
superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma
di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di
età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Art. 5.
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia
quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del
capo-famiglia quando convivono con esso.
In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può
essere fornita anche con atto notorio.
Art. 6.
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per
il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette;
b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell’art. 19.
Art. 7.
Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli
naturali sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni
seguenti:
a) i genitori abbiano superato l’età di 60 anni per gli uomini e
di 55 per le donne, ovvero riconosciuti invalidi permanentemente al
lavoro ai sensi dell’art. 19;
b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un
solo genitore, a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette;
c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera
continuativa e in misura sufficiente;
d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia
in dipendenza dell’occupazione del coniuge.
Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni
familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra
essi, al maggiore di età.
Art. 8.
Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e
la persona alla quale, il lavoratore fu regolarmente affidato dagli
organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si
verifichino le condizioni indicate per i genitori e purché il
lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi
discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.
Art. 9.
I limiti di reddito previsti negli artt. 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due
genitori.
Art. 10.
Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli
assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza,
l’assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda
una retta d’importo non inferiore all’ammontare degli assegni stessi.
Art. 11.
Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del
periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni
prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data
in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli
assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Art. 12.
Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate
prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti
in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo
fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l’assegno base
settimanale e quello giornaliero è di 1 : 6. Per determinare
l’ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il
rapporto fra l’assegno base settimanale e quello quindicinale e
mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, più nel primo caso un
assegno giornaliero e due nel secondo.
Con proporzione analoga si procederà quando l’assegno base sia
giornaliero, quindicinale o mensile.
Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie
.
Art. 13.
Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova,
per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso
della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il
periodo di ferie.
Art. 14.
Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro
per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni
familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle
condizioni e ai limiti stabiliti negli artt. 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di
gravidanza o puerperio.
Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni
previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di
quella più favorevole al lavoratore.
Qualora l’assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla
corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che
provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.
Art. 15.
In caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo
dell’inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per
la relativa indennità, e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette
l’infortunio è considerato come malattia.
Art. 16.
In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari
sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per
contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la
retribuzione.
Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del
comma precedente per motivi estranei al riconoscimento
dell’infermità, l’assegno è dovuto per tre mesi al massimo.
I lavoratori ricoverati a carico dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale ai sensi dell’art. 66 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto
fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello
previsto dall’art. 2 della L. 28 febbraio 1953, n. 86, e quello
risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono
corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 17.
In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli
assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal
lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto,
di cui alla L. 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la L. 23 maggio
1951, n. 394.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di
puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle
quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 18.
In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano,
salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per
tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto
collettivo di lavoro sussiste l’obbligo del pagamento della
retribuzione o di parte di essa.
Art. 19.
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, s’intende per
invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità
o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai
criteri stabiliti per la assicurazione obbligatoria per l’invalidità
e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 3 sono
equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno
superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai
limiti indicati negli artt. 7, lett. b) e 9.
Art. 20.
Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha
diritto agli assegni familiari solo per la attività principale.
Si intende per attività principale quella che impegna per il
maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte
principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta
attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività
principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 21.
In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a
carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro
opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
Omissis
Art. 22.
Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali
gli assegni sono corrisposti.
Art. 23.
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di
cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta
all’Istituto nazionale della previdenza sociale o alla direzione
regionale del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla
intimazione della direzione regionale del lavoro.
Art. 24.
In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori,
le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo
degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro
credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 25.
Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del
calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi
di lavoro, né per il computo delle indennità di licenziamento, né
agli effetti delle assicurazioni sociali.
Capo II
Art. 26.
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo
a carico dei datori di lavoro.
Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell’articolo 2 .
Art. 27-28.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi
quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori,
nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del
preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento economico
dell’impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per
cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico
del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è
tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo
delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si
applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione
imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per
determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di
retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui
all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.
Art. 27-28.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi
quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori,
nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del
preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento economico
dell’impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per
cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico
del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è
tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo
delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si
applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione
imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per
determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di
retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui
all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.
Art. 29.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e
alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è
determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato speciale
per gli assegni familiari.
Art. 30.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per
retribuzione il guadagno di cottimo o l’importo della provvigione
depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
Art. 31.
Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro
in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o
da documenti equipollenti.
Art. 32.
Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di
cinque anni dal giorno in cui doveva essere versato.
Capo III
Art. 33.
La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e
del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di
seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attività di natura
industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in
economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico
dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i
consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le
aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e
artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della
L. 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali
per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti
alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini
generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la
essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;
2) Tabella B, per le aziende esercenti attività di credito; per
le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende
esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di
impiego con imprese editoriali.
Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si
applicano le tabelle suddette secondo l’attività da essi esercitata.
Le aziende municipalizzate provvedono all’applicazione delle norme
sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi
delle disposizioni del presente testo unico.
L’appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata
sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro
presso cui sono occupati.
Art. 34.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà
stabilito quale delle tabelle indicate nell’articolo 33 si debba
applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei
datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate
dall’articolo citato, né tra gli enti contemplati dagli articoli 79 e
81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e
i lavoratori dipendenti all’osservanza delle disposizioni relative
agli assegni familiari applicabili per le categorie delle
corrispondenti tabelle.
Art. 35.
Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto
opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti
rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di
occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono
essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Capo IV
Art. 36.
L’erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei
contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste
dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la
procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte
dirette.
Art. 37.
Salvo quanto disposto per l’agricoltura negli articoli da 66 a 69,
gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del
datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della
retribuzione.
Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà in relazione a
contingenze particolari e alle disponibilità della gestione,
stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Art. 38.
Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti
a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di
origine i residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.
Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo
con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per l’interno e
fornito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di
nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo
rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione
della famiglia.
Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può, per il
periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione
di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro
e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.
Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne
darà comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale ogni variazione del proprio stato di
famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a
carico che per la sua qualità i capo-famiglia, e ogni circostanza che
possa influire sul diritto agli assegni.
Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro
tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il
diritto agli assegni.
Art. 39.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare per ciascun
prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti
equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono
corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di
famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla sede provinciale
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia
subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro
è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.
Capo I
Art. 40.
I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all’Istituto
nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che
sono loro richiesti per la applicazione delle disposizioni sugli
assegni familiari.
Art. 41.
Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti
equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.
Art. 42.
Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve
comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall’Istituto
stesso, lo ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare
degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del
mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e
agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui
all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per
assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli
assegni.
Art. 43.
Se l’ammontare dei contributi dovuti risulti superiore
all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro
provvederà, entro lo stesso termine di cui all’articolo precedente, a
versare l’eccedenza all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria
dell’obbligo del datore di lavoro.
Se invece l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore
all’ammontare dei contributi dovuti, l’Istituto predetto provvederà a
rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro.
Art. 44.
Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari
e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si
prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di
paga cui gli assegni si riferiscono.
Art. 45.
Fermo restando l’obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni
periodo di paga, l’Istituto nazionale della previdenza sociale può
consentire, per particolari casi, che le denunce di cui all’art. 42
vengano trasmesse, anziché nel termine da esso prescritto, ad
intervalli di tempo più lunghi, purché non superiori ad un mese.
In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi
previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni
familiari.
Art. 46.
Ai datori di lavoro l’Istituto nazionale della previdenza sociale
può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla
eccedenza media dell’importo degli assegni da erogare sui contributi
da versare e al periodo di tempo occorrenti per le operazioni di
rimborso.
Art. 47.
Nei casi previsti agli artt. 4, 3° e 4° comma, 7 e 8 la
corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da
parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
TITOLO II
Art. 48.
Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica
per gli assegni familiari ai lavoratori.
La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle
prestazioni e dei contributi.
Essa è amministrata dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale che vi provvede con l’osservanza delle norme stabilite per il
suo funzionamento.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per
la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri
istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.
Art. 49.
L’esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo
gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Omissis.
Art. 50.
Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli
oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese
generali dello Istituto nazionale della previdenza sociale, da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione
dell’Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli
assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi
compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento della direzione
regionale del lavoro a norma dell’art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari, da versarsi al Fondo per l’addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all’art. 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264, per essere destinato all’Istituto nazionale per
l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria
(INAPLI), all’Ente nazionale per lo addestramento dei lavoratori del
commercio (ENALC), all’Istituto nazionale per l’istruzione e
l’addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti
giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a
norma di statuto formalità di formazione professionale dei
lavoratori, nonché ad Enti a carattere nazionale, anche se non
giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro le
medesime finalità e abbiano l’idoneità tecnica e organizzativa
necessaria. Tale idoneità è accertata dalla direzione regionale del
lavoro.
Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota
percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previo parere del Comitato
predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad
eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.
Omissis.
I fondi disponibili della gestione possono essere investiti
dall’Istituto nei modi d’impiego autorizzati e su di essi l’Istituto
accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in
misura pari al reddito dei suoi investimenti.
Art. 51.
Omissis
Art. 52.
Omissis.
Art. 53.
Omissis
Art. 54.
Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni
familiari, presieduto dal Presidente dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a
sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza
dell’Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale della previdenza e della assistenza
sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori dell’industria; due rappresentanti dei
datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e
delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e
tre rappresentanti dei lavoratori dell’agricoltura; due
rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei
lavoratori dell’artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e
un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del
tabacco, del credito, dell’assicurazione, dei servizi tributari
appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei
predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
d) un rappresentante del Ministero dell’industria e del
commercio, un rappresentante del Ministero dei trasporti e della
navigazione, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
e forestali, e un rappresentante del [Ministero delle partecipazioni
statali].
Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle
rappresentanze delle categorie indicate alla lettera c) può essere
nominato un membro supplente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare
esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non
hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del
Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando
siano poste all’ordine del giorno del Comitato predetto le materie di
cui al n. 3 del successivo articolo 55.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato
dall’ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in
carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a
sostituire.
Il Comitato può costituire commissioni particolari per l’esame dei
ricorsi concernenti l’applicazione dei contributi e delle prestazioni
e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.
Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il
direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale o
in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e
possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l’esame di
questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle
amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.
Art. 55.
Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:
1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni
familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell’istituto
familiare;
2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella
applicazione delle norme sugli assegni familiari;
3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli
assegni ;
4) esaminare i risultati annuali di gestione;
5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.
Art. 56.
Le funzioni di cui agli artt. 2403 e seg. del cod. civ., in quanto
applicabili, sono esercitate da un collegio di sindaci presieduto dal
presidente dei sindaci dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle
amministrazioni e delle associazioni sindacali nazionali interessate,
in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, uno del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dei datori di lavoro e uno dei
lavoratori.
I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli
assegni familiari.
Art. 57.
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni
familiari contro i provvedimenti dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale è fissato in 120 giorni.
Art. 58.
Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell’art. 55, è
dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Spetta all’interessato l’azione avanti all’autorità giudiziaria, da
proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del
Ministero.
Le comunicazioni all’interessato delle decisioni del Comitato o del
Ministero sono fatte con lettera raccomandata.
I termini per il ricorso al Ministero o per l’azione avanti
all’autorità giudiziaria decorrono dalla data di consegna della
lettera all’ufficio postale.
Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di
assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Tit. V del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n.
1155.
TITOLO III
Art. 59.
Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni
base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero
delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del
rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno
104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai
limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 60.
Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono
considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo
unico
Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i
bisogni domestici.
Art. 61.
Le compagnie portuali provvedono all’applicazione delle
disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri
iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, deposito e
movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di
rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle
persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono
compiute.
Art. 62.
Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al
prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari
convenzionali previsti dall’art. 72 del regolamento per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200.
Art. 63.
Fermo restando l’obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni
periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di
produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri
paga devono presentare alle sedi dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le
denunce di cui all’art. 42 del presente testo unico in base ai
periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco
nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la
indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro
effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.
Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al
Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi
unificati in agricoltura.
Art. 64.
Omissis
Capo II
Art. 65.
Per l’agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti :
1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i
compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun
mese;
2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero
annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i
compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di
occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso
attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro
sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali,
di cui alle lettere c), d), e), f), dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9
aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla
Commissione provinciale prevista dall’art. 5 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 .
Art. 66.
Ai lavoratori dell’agricoltura per i quali si applicano le norme
sui contributi unificati di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138,
convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni
e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in
quattro rate trimestrali uguali;
b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre
trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell’anno
precedente e nell’ultimo trimestre nell’ammontare corrispondente alla
differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti
nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di
giornate attribuite per l’anno.
Art. 67.
[Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che
risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse,
complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura
stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di
attuazione del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonché
al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la
tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e
81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti
secondo le norme di cui agli articoli seguenti].
Art. 68.
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci
giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall’Istituto
stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la
loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai
documenti e dalle denunce di cui agli artt. 38 e 39, le giornate di
lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la
retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti
di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per
assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli
assegni.
Alle denunce devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli
assegni ove non siano già stati trasmessi all’Istituto da precedenti
datori di lavoro.
Art. 69.
Sulla base delle denunce e dei documenti inviatigli, l’Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede all’accertamento, per
ciascun lavoratore, della esistenza dei requisiti per la
corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della
somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica
professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di
occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo
degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma
dell’art. 48.
Art. 70.
Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta
per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a
quello cui i contributi si riferiscono.
La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di
lavoro.
Capo III
Art. 71.
Sono esclusi dall’applicazione delle norme sugli assegni familiari:
1) per le imprese ed agenzie di assicurazione:
– i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro
dipendente;
2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette:
– gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto
esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:
– gli impiegati non assunti direttamente dall’appaltatore e
messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
4) per le casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti
di credito:
a) il personale che rivesta la qualità di socio dell’azienda in
quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di
datore di lavoro;
b) quello che non dedichi all’azienda la propria attività con
carattere di assoluta prevalenza;
c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a
carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a
carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra
occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l’esistenza.
Art. 72.
Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura
il rapporto di lavoro.
In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto
il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua
data.
Art. 73.
Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il
quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell’art. 72. Per i
periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba
corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è
calcolato sull’ammontare della retribuzione intera, come se fosse
corrisposta al lavoratore.
Art. 74.
Omissis
Art. 75.
La denuncia di cui all’art. 42 e il versamento di cui all’art. 43
sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di
ogni trimestre solare.
Capo IV
Art. 76.
La gestione degli assegni familiari per i giornalisti
professionisti aventi rapporto d’impiego con imprese editoriali è
affidata all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, il quale vi provvede con l’applicazione delle norme
previste per gli impiegati dell’industria della Cassa unica per gli
assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Art. 77.
Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal
Presidente dell’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e
composto:
1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
2) da un rappresentanti della Presidenza del Consiglio – servizi
spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale;
3) da un rappresentante dei giornalisti;
4) da un rappresentante delle imprese editoriali.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3
e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
Art. 78.
Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal
Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti.
Capo V
Art. 79.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque
denominato, delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle
amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al
quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un
trattamento di famiglia;
c) al personale delle province, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da
rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello
salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge,
regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale
trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 80.
Ai sensi dell’articolo precedente si intende per trattamento di
famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi
ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di
famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione
stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici
tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta
in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di
caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non
coniugati.
Art. 81.
Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al
personale delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici non escluso dall’applicazione delle disposizioni relative
agli assegni stessi a norma dell’articolo 79 del presente testo
unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e coi ministri interessati, sarà stabilito
quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere
applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che
esso presenta con le categorie ivi indicate.
TITOLO IV
Art. 82.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella
dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di
contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva
pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da
lire 200.000 a lire 2.000.000 .
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni è punito con una sanzione amministrativa
da lire 200.000 a lire 2.000.000 .
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro,
ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti
incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti
necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti
con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al
fine di procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni
familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 800.000 a 4.800.000 .
Art. 83.
Sempreché non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma
dell’art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei
contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di
mora, nella misura stabilita per l’interesse legale in materia
civile.
Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda
giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine
previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia
all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano
percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento, dalla legge
relativa alla riscossione delle imposte dirette.
Art. 84.
Contro i morosi al pagamento dei contributi l’Istituto nazionale
della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento
comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle
eventuali spese. L’ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del
capoluogo della provincia ove è la sede dell’azienda, osservate per
il procedimento le norme stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639,
che approva il testo unico delle disposizioni relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L’ingiunzione costituisce titolo valido per la iscrizione della
ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza
del termine per l’opposizione.
Art. 85.
Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro
o coloro che li rappresentano sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le
contravvenzioni alle disposizioni di cui agli artt. 39, 40, 41, 42,
68 e 75 del presente testo unico
Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli
artt. 20, comma 3°, 38, comma 5° e 40 del presente testo unico, è
punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
Art. 86.
Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore,
prima dell’apertura del dibattimento del giudizio, di primo grado,
può presentare domanda di oblazione all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per
gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti,
minimo e massimo, della sanzione amministrativa stabilita .
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l’Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la
somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell’articolo 82.
TITOLO V
Art. 87.
Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano
applicabili, le disposizioni del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della Previdenza sociale, comprese quelle
sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
Art. 88.
La vigilanza per l’applicazione del presente testo unico è
esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
mezzo della direzione regionale del lavoro.
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