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“Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla L 104/92.

di Redazione

Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 30 novembre 1994
“Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge 104/92”

Art. 1
Attività dell’ente convenzionato
L’ente svolge l’attività di che rientra tra quelle previste dall’art. 18, comma 1, della citata legge n. 104/1992.
Art. 2
Programma dell’ente convenzionato
L’ente convenzionato svolge detta attività presso le seguenti sedi site
in secondo il programma presentato ed allegato, che si considera parte
integrante della presente convenzione.
Il programma allegato indica:
a) il numero ed il tipo di utenti e i nominativi degli stessi da inserire
nel programma;
b) il tipo di interventi da svolgere e la durata degli stessi per ciascun invalido;
c) il piano finanziario, che può prevedere anche l’eventuale partecipazione
alla spesa da parte dell’utente;
d) i locali e le attrezzature possedute, idonee al conseguimento del
programma stesso;
e) l’elenco nominativo del personale che l’ente impiega per la
realizzazione del programma, corredato dalla documentazione inerente
la situazione previdenziale e contrattuale dello stesso.

Art. 3
Personale impiegato
Il personale che l’ente convenzionato impiega per la realizzazione
del programma è distinto in:
a) personale con rapporto di impiego con funzioni amministrative e tecnico-professionali;
b) soci-lavoratori;
c) personale professionale con rapporto di consulenza;
d) personale volontario;
e) obiettori di coscienza.

Il predetto personale deve possedere qualifiche che corrispondono alle
funzioni da svolgere. Il personale previsto ai punti d) ed e) non dovrà
superare il 50% del totale di quello complessivamente impegnato.

Art. 4
Ammissione e permanenza nel programma
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della presente
convenzione l’ente convenzionato
– ove sia utile per il raggiungimento degli scopi fissati con la presente
convenzione – si collega con le strutture ed enti locali che svolgono
attività connesse con i servizi prestati.
L’ammissione dell’utente, portatore di handicap, al programma degli
interventi dell’ente convenzionato
è concordata tra le parti della presente convenzione.

Art. 5
Acquisizione parere U.P.L.M.O.
L’ente convenzionante acquisisce preventivamente il parere dell’Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell’art. 12
della legge 22 luglio 1961, n. 628.
L’U.P.L.M.O. competente esprime il suddetto parere entro e non oltre trenta
giorni successivi a quello di ricezione dello schema di convenzione e del
programma in esso allegato. Qualora detto termine trascorra inutilmente il
parere s’intende come reso.

Art. 6
Finanziamento
All’ente convenzionato, considerato il programma delle attività, degli
interventi svolti o da svolgere ed il numero e il tipo di utenza che l’ente
convenzionato inserisce nel programma e valutata l’adeguatezza dell’organico
del personale e degli orari di lavoro applicabili al programma, verrà
corrisposto un contributo dell’ammontare di lirein numero di quote.
La prima quota viene erogata all’inizio dell’attività di intervento,
le successive con cadenza sono subordinate alla presentazione di un
rendiconto delle spese riferito al periodo precedente e con acclusi i
quadri riepilogativi del numero, del nominativo e del tipo di utenti
assistiti e delle prestazioni.
Dette quote dovranno essere erogate entrodalla presentazione del rendiconto
e relativi allegati.
L’ultima quota è erogata entro mesi dalla conclusione dell’attività ed è
subordinata alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa e
contabile, nonchè di una relazione tecnica di verifica e valutazione degli
interventi effettuati e dei risultati ottenuti.

Art. 7
Controllo dell’ente convenzionante e rendiconti
Il controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente
articolo sarà effettuato dall’ente convenzionante
L’ente convenzionatoprovvede alla regolare tenuta dei registri di presenza
degli utenti o dei registri delle presentazioni, dei libri contabili e di
ogni altra documentazione comprovante la regolarità della gestione dell’ente.
Inoltre l’ente convenzionatodeve trasmettere tutta la documentazione secondo
le cadenze e le modalità previste dall’art. 6.

Art. 8
Divieto di subconvenzione, di sovrapposizione di finanziamenti
Incompatibilità
Nei rapporti con gli altri enti, associazioni e cooperative, è fatto divieto
all’ente convenzionato di subconvenzione ovvero di operare sovrapposizione
di finanziamenti per le stesse attività e gli stessi invertenti che costituiscono
parte integrante della presente convenzione.
Valgono altresì le incompatibilità di diritto e materiali previste dalla vigente l
egislazione.

Art. 9
Controllo dell’ente convenzionante
sull’attuazione del programma
L’ente convenzionante
è tenuto a periodici controlli sull’attuazione del programma degli interventi e
sulla regolarità della gestione dell’ente convenzionato e ne valuta i risultati.
Art. 10
Modificazioni del programma
Allorquando intervengono modificazioni nel programma allegato, con particolare
riferimento al personale, ai metodi ed agli interventi, l’ente convenzionato
ne dà comunicazione all’ente convenzionante al fine delle necessarie autorizzazioni.
L’ente convenzionante si impegna a dare risposta entro giorni.
Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modifica richiesta non comporti
un aumento di spesa, l’autorizzazione si intende come resa.
Art. 11
Inadempienze
L’ente convenzionante attiva le procedure di risoluzione immediata della
convenzione con avviso notificato mediante lettera raccomandata a.r. e propone
agli organi regionali competenti la cancellazione dall’albo nei casi in cui
l’ente incorra nelle seguenti inadempienze:
1) modificazioni delle finalità perseguite dall’ente convenzionato o della
metodologia adottata non concordate con l’ente convenzionante;
2) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione;
3) subconvenzione dell’attività oggetto della convenzione;
4) risultanze negative di cui al controllo previsto dall’art. 9 della presente
convenzione, non sanabili.
L’ente convenzionato ha facoltà di richiedere, dopo aver contestato per iscritto
e con fissazione di termini, la risoluzione immediata della convenzione nel
caso di mancato rispetto da parte dell’ente convenzionante degli impegni assunti
o del mancato pagamento delle quote, nei termini stabiliti.
L’ente convenzionante ha facoltà di trattenere percentualmente
dal ……..% al …….% di quanto dovuto e in caso di recidiva, di attivare
le procedure per la disdetta della convenzione, qualora l’ente convenzionato
non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze di seguito indicate, nei
termini fissati, attraverso contestazione scritta, dallo stesso ente
convenzionante:
L’intempestiva comunicazione all’ente convenzionante della interruzione
dei servizi;
Variazioni apportate al programma non concordate con l’ente convenzionante
di cui all’art. 10;
Inottemperanza di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.
In caso di esito sfavorevole degli accertamenti effettuati ai sensi
dell’art. 9 dall’ente convenzionante, le inadempienze sono ricondotte,
secondo il tipo e la gravità delle stesse ai commi precedenti.

Art. 12
Durata della convenzione
La convenzione, ha la durata di a decorrere dal
Art. 13
La presente convenzione sarà registrata a cura dell’ente convenzionato
secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di
registrazione sono a carico dell’ente convenzionato.
Data, ………………………
per l’ente convenzionante rappresentante
firma ……………………………
per l’ente convenzionato rappresentante
firma …………………………….

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