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Approvazione del testo del Codice civile – Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni (G.U. 4-4-1942, n. 79)

di Redazione

Capo II Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14
Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con
atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15
Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a
quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore
non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede,
nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e,
quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione
delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio,
e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione (28).
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere
approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate
nell’art. 12 (att. 4).

Art. 17
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare
donazioni o eredita, né conseguire legati senza l’autorizzazione
governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non
hanno effetto.

Art.
18 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme
del mandato (1710 e seguenti). E’ però esente da responsabilità
quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto
che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione
che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare
del proprio dissenso (2392).

Art. 19
Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal
registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi,
salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20
Convocazione dell’assemblea delle associazioni

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli
amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa
la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno
un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21
Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, se in essi
non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati .

Art. 22
Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle
associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate
dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori
o dai liquidatori (2941).

Art. 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge,
all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate
su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o
del pubblico ministero.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti
in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti
gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su
istanza di colui che l’ha proposto l’impugnazione,
l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato
ed è notificato agli amministratori (att. 10).
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico
o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa (att. 9).

Art. 24
Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione
sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto
l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e
ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta
almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea
che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata
la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione.

Art. 25
Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e
alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con
provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme
imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o
al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti
in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la
loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario,
dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L’autorità governativa può disporre il coordinamento della
attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro
amministrazione, rispettando, per quanto è possibile,
la volontà del fondatore.

Art. 27
Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è
stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati
sono venuti a mancare.
L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza
di qualunque interessato o anche d’ufficio (att. 10).

Art. 28
Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità,
o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del
fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo
sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione
della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26
non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di
una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29
Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è
stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione
della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a
norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o
appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di
scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano
a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

Art. 30
Liquidazione

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo
scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione
del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31
Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita
la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto
costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che
hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano
le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo
scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello
stesso modo l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere
il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali
i beni sono stati devoluti, entro l’anno della chiusura della
liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale
sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso
da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali
beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche,
che hanno fini analoghi.

Art. 33
Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone
giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo,
quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo,
il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori
con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.
Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non
registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e
solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34
Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni
dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono
state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento
della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta
la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione,
il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono
essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza.

Art. 35
Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le
iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e
secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione
del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con
l’ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

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