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Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12

di Redazione

MINISTERO DELLA SANITA’ – DECRETO 24 maggio 2001 – Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 IL MINISTRO DELLA SANITA’ Visto l’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente “norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”, che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Visto in particolare i commi 2-bis e 4 dell’art. 43 del citato testo unico, introdotti dall’art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001, che demandano al Ministro della sanita’ la predisposizione del modello delle ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all’allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia del dolore nei pazienti e negli animali; Decreta: Articolo 1. 1. È approvato l’allegato modello di ricetta con le relative norme d’uso. 2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente. 3. La stampa delle ricette è effettuata a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. 4. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi. Articolo 2. 1. È confermato l’uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanita’ ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001, delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III previste dall’art. 14 dello stesso decreto. Articolo 3. 1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all’art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari di cui all’art. 2 per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalita’ di prescrizione dettate dall’art. 3-bis dello stesso decreto. Articolo 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi


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