Politica

Approfittare dello stopper migliorare la legge

Class action

di Redazione

Luglio doveva essere il mese della class action. Nove minuti di Cconsiglio dei ministri, invece, sono bastati a spazzare via le speranze dei consumatori. Tutti, a torto o a ragione, avevano riposto grandi speranze nell’azione collettiva risarcitoria – così si chiama, o si chiamava, la class action italiana -, ma il governo ha deciso di congelare la legge per consentire di apportare le modifiche necessarie e ha promesso che la nuova azione collettiva risarcitoria sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio. Anche secondo le associazioni dei consumatori il testo approvato con l’ultima Fnanziaria non era perfetto. Nel numero di gennaio sulle pagine di Consumer’s magazine avevamo analizzato il testo della nuova legge e avevamo indicato diverse problematiche che avrebbero richiesto delle modifiche. Vediamo quali potrebbero essere le principali.

Inserimento della pubblica amministrazione tra i soggetti legittimati passivi
Il testo escludeva la possibilità di azionare lo strumento dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Fin da subito è stato chiaro che ciò avrebbe comportato una limitazione rilevante. Si pensi a tutte le problematiche legate ai Comuni o alle Regioni, dalle multe ingiuste al problema rifiuti che vedono le amministrazioni come controparti dei consumatori: una delle modifiche ipotizzate fin da subito dal governo vorrebbe inserire proprio questa possibilità.Disciplina dell’adesione
L’adesione rappresenta infatti uno strumento totalmente nuovo per il nostro sistema giuridico. Le norme contenute nella legge sull’azione collettiva risarcitoria, però, non disciplinano nei dettagli le modalità con le quali il singolo può aderire e, quindi, nessuno, ad oggi, può dire come potrà avvenire questa fase. Una migliore definizione dell’adesione è necessaria, soprattutto riguardo a come dovrà essere formulata e a chi dovrà essere comunicata. In questo caso le modifiche potrebbero essere tre:1. eliminare il sistema dell’adesione per i danni di modesta entità quando siano conoscibili dal convenuto i consumatori danneggiati (ad esempio utenti di contratti telefonici, correntisti di conti bancari, ecc.);2. chiarire che l’adesione può essere comunicata anche via email senza la firma digitale e che deve essere prodotta in giudizio dall’associazione;3. chiarire che tutte le questioni personali relative al singolo aderente non devono essere valutate nella fase collettiva.

Pubblicità del superamento del filtro
Dopo la prima udienza, dedicata al primo filtro da patte del giudice, l’azione, se considerata ammissibile, ha inizio. A questo punto dell’azione deve essere data idonea pubblicità. Questo profilo è particolarmente importante perché la pubblicità diretta potenzialmente a tutti i cittadini ha dei costi non indifferenti. Il problema è che l’attuale legge non dispone nulla su chi dovrà affrontare questa spesa e su come dovrà essere effettuata la pubblicità. Nelle azioni collettive risarcitorie ad agire sono le associazioni e, nella gran parte dei casi, questi soggetti non avrebbero i mezzi per dare idonea pubblicità all’azione con conseguente impossibilità di raggiungere adeguatamente i cittadini.

Spese legali
L’attuale testo non prevede nessuna disposizione relativa alle spese legali. In azioni di questo tipo, le spese legali rappresentano però uno dei nodi principali, soprattutto per le associazioni che non dispongono dei fondi necessari come invece possono fare le imprese. È necessario chiarire che anche in caso di vittoria parziale dell’associazione le spese sono poste a carico dell’impresa soccombente, chiarendo il diritto delle associazioni di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Disciplina della fase conciliativa
Nelle intenzioni del legislatore, questa fase dovrebbe garantire maggior speditezza alla azione collettiva ma, per come è strutturata oggi, rischia di rallentare ancora di più la procedura. Non è chiaro, infatti, come potrà funzionare una camera di conciliazione unica che, per di più, dovrebbe essere costituita nel Tribunale nel quale si è svolto il procedimento mentre i danneggiati risiedono potenzialmente in tutta Italia. In ogni caso affinché la procedura conciliativa possa risultare efficace è importante prevedere meccanismi di liquidazione giudiziali semplici e veloci in caso di mancata conciliazione delle posizioni individuali. Si potrebbe pensare ad una procedura simile all’insinuazione al passivo fallimentare o ad un rito sommario.

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