Volontariato
Appalti, Guerini: «Per il volontariato non cambia niente»
Il presidente di Federsolidarietà-Confcooperative smorza gli entusiasmi suscitati dalla sentenza (n 387 del 23 gennaio 2013) con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che anche alle associazioni di volontariato possono partecipare alle gare
«Nessun disco verde ma una decisione che riguarda un singolo caso, espressa in una sentenza in cui si fa confusione finendo per equiparare volontariato e impresa sociale».
Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà-Confcooperative smorza gli entusiasmi suscitati dalla sentenza (n 387 del 23 gennaio 2013) con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che anche alle associazioni di volontariato possono partecipare alle gare di appalto (vd news nelle correlate).
Perché è così critico nei confronti della sentenza?
Perché non c’è nessun disco verde al volontariato. La decisione del Consiglio di stato riguarda un caso specifico, quello di un’associazione temporanea d’imprese di cui fanno parte un’associazione, forse di volontariato ma andrebbe visto lo statuto, e una Srl, in un appalto per l’istituzione di laboratori ambientali. E non siamo nemmeno sicuri che l’associazione in questione sia effettivamente un’organizzazione di volontariato ex legge 266. Non è quindi generalizzabile.
In generale, però viene affermato un principio che modifica l’orientamento finora prevalente. Cosa pensa delle motivazioni che hanno portato a questa sentenza?
Le motivazioni della sentenza non sono condivisibili o sono quantomeno confuse. I giudici nella motivazione utilizzano i termini associazione, volontariato, Onlus e impresa sociale in modo indistinto. E questa confusione terminologica ha determinato dei salti logici nella motivazione, un sillogismo paradossale: le organizzazioni di volontariato sono organizzazioni senza scopo di lucro, le Onlus possono essere imprese sociali, il volontariato è impresa sociale. Non è assolutamente vero. L’assenza di scopo di lucro non è sinonimo di volontariato.
Secondo lei quindi non rappresenta un’ apertura per il volontariato?
La sentenza ha risolto una fattispecie concreta e specifica su un’Ati e non ha valore di legge. Riguarda un bando specifico per la valorizzazione ambientale, delle tradizioni, dei mestieri e delle identità locali di un Parco. E il bando era lacunoso da quello che emerge dalla sentenza. I requisiti che le amministrazione pubbliche chiedono ai concorrenti nei bandi devono assicurare la qualità del servizio, l’affidabilità economia, i requisiti di idoneità e la professionalità di chi lo svolga. È necessario chiarire e valorizzare al meglio l’articolazione interna che il terzo settore ha realizzato in questi anni. E comunque un’associazione di volontariato che avesse attività economica non marginale, perderebbe la qualifica in base alla 266/91 e di conseguenza quella di Onlus.
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