Volontariato
Apello per una legge sul diritto d’asilo
Le undici associazioni firmataria illustrano le linee guida che dovrebbe contenere la nuova normativa
Le Associazioni firmatarie
– auspicando che l?attuale dibattito presso la Camera dei Deputati sulla Legge sull?asilo e la protezione umanitaria pervenga in tempi rapidi ad una normativa organica, moderna e liberale
– avendo preso visione degli emendamenti proposti al Testo Unificato firmato dal Relatore Soda, nonché del Promemoria presentato dall? UNHCR in data 10 febbraio
– avendo notato che il Governo intende presentare delle proposte sulla procedura per il riconoscimento del diritto d?asilo (in particolare sull?art.7 del Testo Soda)
Propongono delle linee-guida per una procedura d?asilo ispirata ai seguenti principi:
1) La normativa dovrà essere chiara, completa e ?organica? in modo che i suoi dettami siano efficacemente applicabili;
2) La procedura dovrà essere veloce, equa e semplice;
3) I richiedenti asilo devono essere posti nella condizione di assumere il ruolo di soggetti attivi della procedura per il riconoscimento del diritto d?asilo; di conseguenza devono essere reperibili durante tutto il periodo della stessa;
4) A tutti i richiedenti asilo privi di mezzi di sostentamento propri dovrà essere garantita una dignitosa accoglienza durante la procedura per il riconoscimento del diritto d?asilo;
5) La legge dovrà, in ogni caso, garantire l?accesso effettivo ad una seconda istanza di valutazione della situazione complessiva del richiedente asilo, prima di un suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale.
Ai fini di una procedura veloce, un qualunque ?primo filtro? (che lo si chiami ?pre-esame?, ?esame di ammissibilità?, ?procedura semplificata? o altro) è controproducente ed ha come unico effetto l?appesantimento della procedura.
La valutazione degli elementi oggetto di un pre-esame di ammissibilità può essere assorbita in una procedura unitaria. L?obiettivo di evitare l?abuso del diritto d?asilo e la permanenza nel territorio per motivi diversi dalla protezione può essere raggiunto all?interno di una procedura unitaria, predisponendo meccanismi che mettano il richiedente asilo nella condizione di essere sempre reperibile: tutti i richiedenti asilo privi di un regolare soggiorno per altri motivi e domicilio fisso sul territorio, devono essere avviati in centri di assistenza dove sono tenuti a rimanere durante tutta la durata della procedura, che deve, in ogni caso, esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi, definiti dalla legge.
Tali centri devono essere aperti, quindi non destinati al trattenimento. Allo stesso tempo l?allontanamento dai centri deve essere previamente comunicato all?autorità competente onde consentire la costante informazione sulla dimora dei richiedenti.
In tal modo si potrà tentare di risolvere quello che oggi appare uno dei problemi più gravi e urgenti, ossia il numero impressionante di richiedenti asilo costretti a vivere per strada, per un tempo indefinito, che di fatto escono dalla procedura essendo irreperibili.
Le Commissioni territoriali dovranno valutare, insieme al merito della domanda, anche l?eventuale provenienza da paesi di primo asilo (?paesi terzi sicuri?) nonché le circostanze previste nelle clausole di esclusione di cui all?art.1 F della Convenzione di Ginevra.
Al richiedente asilo quale soggetto attivo della procedura deve essere garantita l?impugnazione di un?eventuale decisione negativa della Commissione territoriale davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica e prima che si dia esecuzione al provvedimento di allontanamento dal territorio.
Al fine di conciliare l?esigenza di speditezza nella procedura con le garanzie costituzionali inerenti il diritto di difesa in giudizio, la procedura di impugnazione deve consentire, in tempi rapidi, una decisione sulla permanenza nel territorio del ricorrente sulla base del fumus boni juris e del periculum in mora.
Ove il Tribunale accolga la domanda di misure cautelari e comunque sempre quando la procedura d?asilo si protragga oltre il termine previsto, il richiedente asilo deve ricevere un permesso di soggiorno che permetta l?iscrizione al collocamento, nonché la libera circolazione nel territorio menzionato.
Il sistema dell?accoglienza per i richiedenti asilo dovrà garantire quanto meno i diritti elencati nella Direttiva dell?Unione europea che comunque dovrà essere recepita dagli Stati membri entro Febbraio 2005.
Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati), Acisel, Associazione Centro Astalli, Casa dei Diritti Sociali-Focus, Comunità di Sant?Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Fondazione Migrantes, ICS?Consorzio Italiano Solidarietà, Medici contro la Tortura, Progetto Casa Verde, Sol.Co. Roma
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