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Anticipi finanziari a ong e universit

E'stata pubblicata il 19 aprile la legge 95 del 13 aprile

di Redazione

Gazzetta Ufficiale: è stata pubblicata il 19 aprile la legge 95 del 13 aprile che detta le disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione alla sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative. Potranno godere di anticipazioni del prezzo di contratti e forniture le università e le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo. Lo ha stabilito la legge approvata il 13 aprile che, costituita di un unico articolo, stabilisce un deroga a questo preciso divieto per le pubbliche amministrazioni. Il Ministero degli esteri potrà quindi concedere anticipi, del 50 per cento del valore del progetto il primo anno e del 40 negli anni successivi, per aiutare operatori che si distinguono nella politica della cooperazione. Questo provvedimento non stanzia dei nuovi fondi, ma definendo la possibilità di erogare anticipi, rende possibili interventi anche nell?attuale crisi umanitaria dei Balcani. Nel suo unico articolo, la nuova legge introduce un comma di deroga (denominato 1-bis) all?articolo 5 della decreto legge 79/97 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) intitolato ?Disposizioni varie di contenimento?. Nell?articolo veniva vietato alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi. Ora nel comma 1-bis si specifica che questo divieto non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi e attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute.


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