Famiglia

Anfaa a Castelli: che fine fanno i minori non adottati?

L'associazione Famiglie Adottive e Affidatarie chiede al ministro di chiarire la situazione dei bambini dichiarati adottabili in Italia. E di rendere esigibili i loro diritti

di Benedetta Verrini

Il 2 settembre scorso l’Anfaa ? Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, ha inviato all’on.Castelli, Ministro di Giustizia, una lettera aperta per conoscere la situazione dei minori che in Italia vengono dichiarati adottabili ma non vengono accolti da nessuna famiglia. Leggendo le statistiche, è evidente che ogni anno, tra il 1993 e il 2000, in media 2-300 bambini non vengono adottati. In genere, si tratta di minori con gravi forme di disabilità o piuttosto grandicelli. Che fine fanno? Si domanda Anfaa. Pubblichiamo il testo integrale della lettera, inviata al ministero della Giustizia, che spiega analiticamente la situazione e richiama il Guardasigilli a rendere esigibili i diritti di questi bambini, secondo le previsioni espresse dalla legge 149. CHE FINE FANNO I MINORI DICHIARATI ADOTTABILI E NON ADOTTATI? Intendiamo riproporre alla Sua attenzione una grave questione, su cui finora, purtroppo, il Suo Ministero non ha dato risposte nonostante i ripetuti solleciti inviati. Innanzi tutto desideriamo riepilogare brevemente la situazione. Dalla lettura degli ultimi dati forniti dal Ministero di Giustizia, Divisione per i minorenni, relativi all’attuazione della legge n° 184/1983 in materia di adozione risulta che il numero dei minori italiani dichiarati adottabili è, ogni anno, nettamente superiore al numero di quelli che vengono adottati con adozione legittimante. Questi sono i dati relativi agli ultimi anni: Anni 1993: 1.231 dichiarazioni di adottabilità, 776 decreti di adozione nazionale 1994: 1.051 dichiarazioni di adottabilità, 751 decreti di adozione nazionale 1995: 1.148 dichiarazioni di adottabilità, 784 decreti di adozione nazionale 1996: 1.359 dichiarazioni di adottabilità, 811 decreti di adozione nazionale 1997: 1.440 dichiarazioni di adottabilità, 926 decreti di adozione nazionale 1998: 1.278 dichiarazioni di adottabilità, 1.006 decreti di adozione nazionale 1999: 1.246 dichiarazioni di adottabilità, 1.020 decreti di adozione nazionale 2000: 1.172 dichiarazioni di adottabilità, 1.078 decreti di adozione nazionale Una parte di questi minori sono stati adottati in base all’art. 44 lettera c) della legge n. 184/1983. Nulla invece si conosce circa la collocazione di quei bambini dichiarati adottabili e non adottati. In via informale spesso ci è stato detto da alcuni giudici e operatori che si tratta di minori gravemente handicappati o malati o già grandicelli: alcuni di loro sono restati nella famiglia affidataria o nella casa famiglia in cui vivevano al momento della dichiarazione dello stato di adottabilità. Ma molti sono ancora ricoverati negli istituti e nelle comunità in quanto non si sono trovate famiglie disposte ad accoglierli. Come abbiamo già rilevato, è vero, indubbiamente, che una coppia quando si accosta all’adozione difficilmente pensa spontaneamente a un bambino handicappato o sieropositivo; di fronte a loro si ritrae perché si sente investita da una responsabilità e da un impegno troppo grandi. La nostra esperienza ci insegna che la storia di questi bambini non si conclude sempre allo stesso modo, dietro le mura di un istituto o di un ospedale: molti di loro hanno incontrato famiglie che si sono lasciate interrogare e che li hanno accolti. Sempre in base alle positive esperienze finora realizzate (esemplare, a questo riguardo, quella di Nicola descritta dalla sua mamma adottiva Giulia Basano in “Nicola, un’adozione coraggiosa”), riteniamo che l’adozione di un bambino “diverso” non possa riuscire contando solo sulla disponibilità della famiglia, ma che sia indispensabile una rete di rapporti umani e sociali intorno ad essa che arricchisca la vita del nucleo familiare e ne impedisca l’isolamento. Questo non basta ancora; molto dipende anche dai servizi che le Istituzioni preposte sanno mettere a disposizione di queste famiglie. Per una buona riuscita di queste adozioni è indispensabile, oltre al lavoro di sensibilizzazione della comunità e di reperimento delle famiglie, un sostegno continuato nel tempo da parte degli amministratori e degli operatori che garantisca un aiuto psicologico, i necessari interventi riabilitativi, un corretto inserimento scolastico, il collocamento lavorativo nei casi in cui il soggetto, superata l’età dell’obbligo scolastico, ne abbia le capacità e un adeguato contributo economico. E? necessario anche un sostegno economico continuativo da parte delle istituzioni: al riguardo dobbiamo purtroppo rilevare che il sostegno economico previsto dalla legge 149/2001 per i casi di adozione di minori di età superiore ai 12 anni e di minori portatori di handicap non è riconosciuto quale diritto esigibile. Infatti, il comma 8 dell?art. 6 di questa legge recita: ?Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono intervenire nell?ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all?inserimento sociale, fino all?età di diciotto anni degli adottati?. Si tratta di affermazioni generiche che purtroppo non obbligano le istituzioni a fornire gli aiuti previsti in quanto tutto è subordinato ?disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci?. Spiace dover constatare che finora non abbiamo ricevuto risposte esaurienti a questo proposito né da Lei né dal Suo Ministero. Nel corso della Conferenza Stampa tenutasi a Collodi lo scorso novembre 2002 in occasione della Conferenza nazionale sull?Infanzia, Lei aveva affermato che stava per essere istituita la banca dati – prevista dall?art. 40, terzo comma della legge n. 149/2001 – che avrebbe dato risposta ai quesiti sopra esposti. Non essendo stata ancora istituita, a distanza di più di due anni e mezzo dall?approvazione di questa legge, la suddetta banca dati (banca dati che avrebbe dovuto essere attivata entro l?ottobre 2001!!!), richiamiamo la necessità che il Ministero emani disposizioni urgenti affinché venga prevista per ogni minore adottabile, per cui il tribunale per i minorenni competente non dispone l?affidamento preadottivo entro 1-2 mesi dalla dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità e che non sia già inserito in una famiglia affidataria, una scheda con i dati dei minori che possa essere trasmessa agli altri Tribunali per i minorenni e a tutte le altre istituzioni competenti onde facilitare il reperimento sollecito di una famiglia adottiva. Proponiamo anche che, nel pieno rispetto dell?anonimato, queste situazioni vengano segnalate ai gruppi e associazioni che danno la loro disponibilità in tal senso e che intendono svolgere un?azione di sensibilizzazione per trovare una famiglia adeguata alle necessità di questi minori. Ribadiamo anche la richiesta al Governo affinché provveda – in attuazione a quanto previsto dall?art. 6, ottavo comma della legge n. 149/20001 – allo stanziamento di un fondo specifico per assicurare un adeguato sostegno economico ai genitori che accolgono in adozione minori di età superiore ai dodici anni o con handicap grave accertato. La proposta dell?Anfaa è che questo contributo sia erogato fino al raggiungimento della maggiore età dell?adottato e sia di entità congrua alle sue necessità: la quota dovrebbe essere pari a quella erogata per gli affidatari. Restando in attesa di un Suo sollecito riscontro, inviamo i nostri migliori saluti. La Presidente Donata Nova Micucci Torino, 2 settembre 2003


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