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Anche sulle “borse lavoro” c’è la ritenuta d’acconto

La normativa fiscale per le cooperative di tipo B

di Salvatore Pettinato

La cooperativa sociale di tipo B, di cui sono presidente, oltre ai rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, ha in atto una convenzione per la concessione di borse lavoro a persone svantaggiate con un?associazione, ente morale legalmente costituito. In forza della convenzione l?associazione versa alla Cooperativa l?importo delle borse lavoro mensilmente corrispondenti ai borsisti. Lo scopo è duplice. Talvolta ci permette di assicurare una remunerazione alle persone nella fase iniziale di inserimento. Se l?inserimento avviene in modo positivo, dopo 6-12 mesi si passa all?assunzione.In altri casi attraverso la borsa lavoro si assicura per un periodo più lungo (sono in corso borse anche da 2 anni) una remunerazione a persone (malati mentali) la cui capacità lavorativa è troppo bassa per consentire l?instaurazione del rapporto di lavoro. Né l?associazione né la cooperativa applicano ritenute d?acconto sugli importi delle borse lavoro versate. La cooperativa in oggetto e l?associazione che paga le borse lavoro fanno parte dello stesso movimento cattolico e i fondi destinati alle borse provengono da donazioni di privati, amici della Cooperativa. Tutti gli amministratori della stessa sono volontari e le modalità sono strettamente solidaristiche.Vorrei sapere se da un punto di vista fiscale e contributivo la struttura messa in atto per le borse lavoro è corretta e pertanto sostenibile. Antonio C. (Co) Risponde Salvatore Pettinato Le agevolazioni disposte dalla L. n. 381/1991 a favore dell?impiego dei lavoratori ?svantaggiati? nelle cooperative sociali di ?tipo B? riguardano esclusivamente le contribuzioni per le assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali. L?art. 4, comma 3, della citata legge, infatti, stabilisce che ?le aliquote complessive della contribuzione per l?assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo (invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, ecc., la cui condizione di svantaggio risulti da documentazione proveniente dalla P. A. n.d.r.), sono ridotte a zero?. Non si rinvengono, tuttavia, ulteriori disposizioni volte a esonerare le predette cooperative dagli obblighi di effettuazione delle ritenute in qualità di sostituti di imposta. Ciò comporta che, una volta attribuita la corretta qualifica fiscale ai redditi derivanti dall?attività lavorativa svolta dai lavoratori svantaggiati (es. redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative ecc.), il soggetto che corrisponde tali somme le deve obbligatoriamente assoggettare a regolare ritenuta a titolo di acconto.


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