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Anche la fortuna ha le sue regole.

Totale libertà per i giochi rivolti ai soci di enti e associazioni. Autorizzazioni necessarie, con limiti nei premi, per manifestazioni aperte al pubblico.

di Silvia Nidasio

Sono ormai mesi che la stampa di tanto in tanto si occupa di lotterie nazionali, di Superenalotto, di Totogol. Tutti giochi in cui è la sorte a decidere chi sarà premiato, magari con una cascata di miliardi o chi dovrà ritentare la fortuna all?infinito, sperando che arrivi la vincita desiderata. Appartengono ai cosiddetti ?giochi di sorte? anche le più circoscritte lotterie, tombole e pesche di beneficenza, manifestazioni che da sempre sono tipiche di sagre di paese e feste patronali, ma che si svolgono anche tra le mura domestiche o tra amici. Poiché spesso questi giochi servono per raccogliere fondi o per avvicinare persone nuove, sono organizzati anche dagli enti non profit e forse conviene illustrare la regolamentazione vigente a riguardo.

La legge di riferimento è il R.D.L. del 19 ottobre 1938 n. 1933, modificato dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989. Tale legge ha ampliato la sfera dei soggetti legittimati a ottenere l?autorizzazione per lo svolgimento di lotterie, pesche, banchi di beneficenza e tombole a carattere locale. Per cui sono legittimati non più soltanto gli enti morali riconosciuti, ma anche le associazioni e i comitati che non perseguono scopi di lucro e che svolgono attività sportive, culturali oppure assistenziali, siano essi riconosciuti o meno. Il ministero delle Finanze, con la circolare n. 47/E del 10 febbraio 1998 (recependo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione), ha chiarito che questi giochi realizzati all?interno di circoli privati, riservati solamente ai soci iscritti, non sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte dell?Amministrazione finanziaria.

Pertanto il loro svolgimento deve ritenersi libero, cioè non condizionato ad alcuna autorizzazione e quindi non sanzionabile, né penalmente né amministrativamente, quando il gioco sia reso noto e riservato unicamente ai soci e si svolga nell?ambito circoscritto del circolo. Deve, quindi, mancare un?ampia, indiscriminata e generica partecipazione di pubblico, nonché la pubblicità dell?evento. Qualora, invece, tali manifestazioni siano aperte al pubblico, per il loro svolgimento occorre l?autorizzazione della Direzione regionale delle entrate, previo nulla osta della Prefettura. Il limite massimo di valore dell?importo dei biglietti venduti per il quale possono essere concesse le autorizzazioni è di 100 milioni di lire per pesche e lotterie e di 25 milioni per le tombole. Deve comunque trattarsi di manifestazioni locali, intendendosi con tale termine tutte le manifestazioni di sorte che si svolgono nell?ambito provinciale o comunale. La legge prevedeva, inoltre, il pagamento di una tassa di lotteria fissa e di una proporzionale, abrogate dalla legge n. 449/97 con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Un particolare trattamento è riservato, dall?art. 8 L. 26 marzo 1980 n. 62, alle tombole, alle pesche e alle lotterie promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano un ambito limitato alle feste o sagre stesse. Queste sono considerate ?intrattenimenti? ai sensi dell?art. 69 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza. Pertanto se il valore dei premi per la tombola non supera complessivamente i 3 milioni di lire e il ricavato di pesche e lotterie non supera i 15 milioni, esse sono soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni, e i titoli di partecipazione devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte della Direzione regionale delle entrate. Entro 15 giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle o dei biglietti, il promotore dovrà presentare alla Direzione regionale delle entrate una dichiarazione sui risultati dell?operazione, allegando la quietanza di versamento alla Banca d?Italia della ritenuta alla fonte del 10% sull?ammontare lordo della somma ricavata. L?art. 24 del D.Lgs. 460/1997 ha esteso alle Onlus le agevolazioni previste per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, ma ancora non è stato emanato il regolamento, previsto per il febbraio 1998, che avrebbe dovuto abolire il sistema autorizzatorio, trasferire l?attività di controllo e prevedere, per i concorsi a premi, la devoluzione alle Onlus dei premi non assegnati o non richiesti. Per ora gli obblighi sono quelli riassunti nella tabella in pagina. Le sanzioni vanno da 2 a 20 milioni di lire in caso di svolgimento di lotterie, tombole e pesche al di fuori dei casi consentiti (sanzione ridotta della metà se l?operazione è circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore): da seicentomila lire a 6 milioni per chi reclamizza lotterie, tombole e pesche non consentite, il doppio nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa, radio o televisione. Per chi compra biglietti, cartelle, numeri o altro relativi ai giochi di sorte non consentiti, vi è una multa che va da trecento mila a un milione ottocentomila lire. Dunque, l?importante è riuscire a raccogliere premi interessanti per il pubblico, sperare che il tempo sia favorevole e godersi l?emozione del gioco che, così, porterà sicuramente fortuna almeno agli enti organizzatori e ai loro assistiti.


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