Non profit

Anche l’ente ecclesiastico può essere onlus, ma a tre condizioni

Può usufruire delle agevolazioni fiscali limitatamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

di Salvatore Pettinato

Un ente ecclesiastico può assumere la qualifica fiscale di onlus visto che l?attività di culto non è contemplata tra quelle oggetto dell?attività esclusiva esercitabile da parte di un simile soggetto? La risposta è positiva, ma dipende dal fatto che, nel quadro religioso, l?ente abbia per oggetto concreto lo svolgimento di una delle attività dei settori titolati. La compresenza del culto non comporta violazione dell?esclusività obbligatoria per le onlus. Gli enti ecclesiastici di religioni riconosciute rientrano, con le associazioni di promozione sociale, tra i soggetti che possono assumere la qualifica fiscale di onlus in modo ?parziale?, cioè possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal dlgs 460/97 limitatamente alle attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori previsti dal decreto citato, attività che vanno ad affiancare quelle tipiche di questi enti (culto o promozione sociale). Sono d?obbligo alcune precisazioni, in quanto gli enti ecclesiastici: 1 – devono appartenere alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 2 – devono rispettare, sull?attività parziaria, gli obblighi contabili previsti per le onlus; 3 – devono, con le dovute eccezioni previste dallo stesso decreto 460/97, in ogni caso rispettare i requisiti di forma e di sostanza imposti alle onlus.


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