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Anagrafe onlus: il ricorso nel caso della cancellazione

"Abbiamo ricevuto un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle onlus. La Dre ci ha cancellato senza il parere dell'Agenzia per le onlus: è corretto il suo comportamento?"

di Antonio Cuonzo

Abbiamo ricevuto un provvedimento di cancellazione dall?Anagrafe delle onlus. Nell?atto la Direzione regionale delle Entrate ammette di aver richiesto il parere preventivo all?Agenzia per le onlus e che quest?ultima non ha risposto alla richiesta. Di conseguenza, la Dre ci ha cancellato senza il suddetto parere. È corretto il suo comportamento? La richiesta, da parte della competente Dre del parere preventivo all?Agenzia per onlus è essenziale per la correttezza del procedimento. Nel caso in cui la richiesta non vi sia stata, o sia stata successiva all?emissione del provvedimento, il contribuente può impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Dre che lo ha emesso, con le modalità previste dal dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. circ. 14/E – 26 febbraio 2003). Ciò che risulta essenziale è la richiesta di parere. Il dpcm 329/01, che regola il funzionamento della stessa Agenzia per le onlus, dispone all?art. 4, c. 3, che «decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere? le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita, l?Agenzia può concordare un termine maggiore». Tutto ciò sta a significare che oltre il termine dei trenta giorni la Dre può procedere alla cancellazione in via autonoma purché al contribuente sia data la possibilità di verificare che non sia stato leso un suo diritto: in altre parole, la Dre dovrebbe dar atto al contribuente dell?invio della richiesta di parere all?Agenzia e dell?infruttuoso decorso dei suddetti trenta giorni. Più complesso, per la scarsa accessibilità agli atti amministrativi dell?Agenzia, risulterebbe dimostrare che la stessa Agenzia abbia concordato un termine superiore a 30 giorni per l?emissione del suo parere. Rimarrebbe pur sempre in piedi la possibilità per la competente Dre, dopo l?eventuale annullamento, di richiedere il parere all?Agenzia per le onlus e, ottenutolo, emettere un nuovo provvedimento di cancellazione dall?Anagrafe per le onlus, anche questo pur sempre impugnabile da parte del contribuente.


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