Non profit

Amministratori: quali responsabilità?

di Benedetta Verrini

Va operata una distinzione tra la responsabilità c.d. interna e quella nei confronti dei terzi.
Sotto il primo punto di vista (vale a dire quello della responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti dei soci e dell’associazione in quanto tale per la gestione da essi effettuata) il riferimento è costituito dagli artt.18 e 22 del codice civile. Ai sensi dell’art.18 c.c., infatti, gli amministratori dell’associazione sono responsabili verso l’ente secondo le regole previste per il contratto di mandato (v.art.1710 c.c.) in base alle quali essi debbono gestire l’incarico ricevuto con la “diligenza del buon padre di famiglia” anche se nel caso in cui, come spesso accade, l’incarico sia gestito a titolo gratuito, tale responsabilità è valutata dalla legge “con minor rigore” (v.art.1710 comma 1 c.c.). Va in ogni caso esentato da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno o che, venuto a conoscenza del compimento dell’atto, abbia fatto constatare il proprio dissenso.
La responsabilità sopradescritta può essere fatta valere in giudizio dall’associazione esercitando in proposito l’azione prevista dall’art.22 c.c. e chiedendo che gli amministratori responsabili vengano condannati a risarcire il danno (un esempio di tale azione potrebbe essere quella che venga esercitata dall’associazione in seguito al mancato adempimento da parte degli amministratori ad obblighi di natura fiscale, previdenziale o assicurativa in conseguenza del quale l’associazione abbia dovuto pagare multe, sanzioni o risarcimenti allo Stato o a terzi).
Per quanto attiene invece alla responsabilità nei confronti dei terzi, si ricorda che tra gli elementi caratterizzanti la legge 383/2000 va segnalata la previsione, contenuta nell’art.6 comma 2, della responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori.
In sostanza i creditori di un’associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione e solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.
Va effettuata un’ulteriore distinzione tra la c.d. responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.
La prima si riscontra relativamente alle obbligazioni contrattuali assunte dall’associazione nei confronti di terzi (es.stipula di contratti per acquisto di beni mobili o immobili per l’associazione o per la locazione di locali) ed è disciplinata diversamente a seconda che si tratti di associazione riconosciuta o non riconosciuta o comunque di associazione di promozione sociale.
La seconda è quella derivante dal compimento di un “fatto illecito” ai sensi dell’art.2043 e ss. del codice civile in conseguenza del quale siano derivati danni a terzi o ad altri soci. Tale norma prevede infatti che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’esempio classico può essere quello del danno subito da un partecipante ad una manifestazione organizzata dall’associazione nel corso dello svolgimento della stessa in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di un associato.
In tale ipotesi saranno chiamati a risarcire il danno sia i soci che materialmente, (anche eventualmente con una condotta omissiva), hanno contribuito ad arrecare il danno, che l’associazione cui essi appartengono, la quale viene considerata parimenti e solidalmente responsabile del danno per applicazione analogica della norma prevista dall’art.2049 c.c. relativamente ai datori di lavoro per i danni arrecati dai propri dipendenti.
Per tutelare sé e gli altri soci rispetto al rischio di essere chiamati a risarcire danni a titolo di responsabilità extracontrattuale lo strumento migliore che gli amministratori dell’associazione possono utilizzare è senza dubbio quello della stipula di una idonea polizza assicurativa.

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