Non profit
Amici dei Bambini: appello al presidente Napolitano
Proseguono le iniziative per la bambina bielorussa
di AiBi
L?associazione Amici dei Bambini, movimento di famiglie adottive e affidatarie, ha lanciato ieri un appello sul proprio sito www.aibi.it per raccogliere le firme di tutti coloro che, profondamente colpiti dal caso della bambina bielorussa di dieci anni che avrebbe subito violenze anche sessuali nell?istituto del suo Paese di origine dove vive ormai da almeno 3 anni (l?istituto infatti accoglie minori dai 7 ai 18 anni), chiede un impegno dei rappresentanti del Governo e del Parlamento in merito al rimpatrio graduale della minore nel Suo Paese.
L?associazione ha altresì espresso la propria solidarietà e il proprio appoggio a Marica e Alessandro Giusto, la famiglia di Cogoleto (GE) che da 3 anni accoglie Maria temporaneamente attraverso un programma di vacanze terapeutiche stabilito dal protocollo di intesa siglato tra lo Stato italiano e la Bielorussia, riguardante 30mila minori ogni anno, in quanto la vicenda richiede una maggiore ed attenta valutazione circa le future sorti di una bambina che già più volte a seguito dei gravi fatti subiti ha minacciato e tentato di togliersi la vita non volendo rientrare nell?istituto.
Premesso che:
– la minore dichiarava alla coppia ospitante di aver subito all?interno dell?istituto di Vileika in Bielorussia presso cui vive, violenze fisiche e sessuali manifestandone segni visibili, tali da indurre la coppia ospitante a sottoporla a visite mediche ed esami;
– sulla base di tali accertamenti veniva emesso in data 16 agosto 2006 un primo provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova Pres. Dott. Adriano Sansa, ?con il quale la minore veniva affidata al Comune di Cogoleto in ragione delle urgenti necessità della bambina e in vista delle misure a assumere per la sua protezione e cura dopo gli abusi da lei subiti e rigorosamente accertati dai sanitari? (in Tribunale per i Minorenni di Genova, Provvedimento 675/06 del 7/9/06).
– è stato dunque accertato dall?équipe specialistica del territorio che quanto segnalato dalla famiglia ai Servizi sociali di Cogoleto era fondato e che la minore sembra avere effettivamente subito nei diversi anni di internamento presso l?istituto gravi e reiterati abusi, anche sessuali;
– il medesimo Tribunale per i Minorenni in data 7.9.06 ha emesso un secondo ed articolato provvedimento nel quale, ritenendo sufficienti le rassicurazioni di cure svolte dalle autorità Bielorusse , pur evidenziando ?rischioso per l?integrità psichica un distacco repentino dal contesto familiare ospitante e dai sanitari italiani che hanno preso in cura la minore? ne autorizzava il rientro nel Paese d?origine?;
– seppure il provvedimento in oggetto consenta alla coppia di accompagnare la minore in territorio bielorusso e ai sanitari italiani di restare in Bielorussia ?ai fini della riuscita e sino al completamento del percorso riabilitativo della minore?, non si ravvisano, le garanzie opportune al rispetto della Convenzione dell?Aja del 1993 cui entrambi i Paesi aderiscono e si auspica una migliore collaborazione tra i Paesi in vista del superiore interesse della minore, la cui vicenda umana ci fa porre particolare attenzione al rispetto e alla tutela dei suoi diritti;
– le rassicurazioni dell?ambasciatore Bielorusso in merito alla presa in carico del problema della bambina e al suo prossimo collocamento presso altro istituto specializzato – quale una struttura ospedaliera psichiatrica- in grado di curare l?attuale stato di debolezza psichica della minore appare quantomai inadeguato all?accoglienza di una bambina abusata anche in base ai migliori e più recenti studi scientifici su casi analoghi;
– peraltro, proprio il collocamento in struttura pur se ?specializzata? può essere per la bambina un modo per reiterare il trauma derivante dagli abusi subiti in istituto;
– l?unica adeguata collocazione per la bambina è l?accoglienza in famiglia, così da assicurarle le cure e l?affetto di cui Ella ha bisogno;
– la sua denuncia è stata infatti ?gridata? nel momento in cui si è finalmente sentita protetta all?interno dell?unica famiglia che abbia mai sentito come tale e cioè quella italiana che, purtroppo, incontra solo per due volte l?anno durante i soggiorni temporanei;
– la bambina, non riconosciuta alla nascita dal padre, è altresì orfana di madre e dunque di fatto abbandonata da anni e ricoverata in istituto;
– non appare sufficiente, nel rispetto dei diritti dei fanciulli statuiti nelle Convenzioni Internazionali – ratificate ed accolte anche in Bielorussia – collocare una bambina, peraltro reiteratamente violata, in asettici e anaffettivi istituti assistenziali, incapaci di assicurare le primarie cure di vita e di relazione, di cui ogni essere umano ha diritto;
– che, è stato possibile accertare che almeno un altro bambino ha subito analoghi maltrattamenti ed abusi all?interno dello stesso istituto ? Internato di Vileika come da ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Torino del 17-08-2006;
– la magistratura italiana in questo secondo caso ha richiesto un accertamento specifico da parte del Servizio sociale internazionale concedendo termine al 30 settembre per la redazione di una relazione circa le reali condizioni dell?istituto suddetto;
– la gravità della vicenda necessita di ulteriori approfondimenti, da parte delle autorità bielorusse oltre che delle istituzioni internazionali al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del superiore interesse dei minori coinvolti;
– il pur articolato provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova prevede un tempo di rientro della minore nel suo Paese non rispettoso del trauma psichico da quest?ultima subito in istituto;
– la minore necessita di un collocamento in famiglia, unica soluzione possibile anche considerato che l?abuso subito si è perpetrato in una struttura di assistenza del tutto inadeguata di per se? e ancor più in casi di perpetrata violenza;
– non risulta nessuna risposta adeguata da parte delle autorità bielorusse in merito ad un?accoglienza familiare né appaiono ben chiare le modalità con le quali si pensa di poter mantenere, all?interno del non ben definito programma terapeutico, il legame e gli opportuni contatti con la famiglia attualmente ospitante;
– peraltro la minore risulta di fatto in stato di abbandono ma da molti anni il suo paese di origine non ha ritenuto di provvedere in alcun modo al fine di assicurarle una famiglia, lasciando al contrario che la bambina subisse gravi violenze all?interno dell?istituto accogliente.
Tanto premesso intendiamo altresì precisare quanto segue.
Nella consapevolezza del doveroso rispetto della sovranità dello Stato bielorusso, l?Italia, ai sensi dell?art. 10 della Costituzione, intende richiedere ulteriori accertamenti al fine di valutare se le soluzioni proposte dalla Bielorussia siano concretamente rispondenti ai primari diritti della minore, anche in considerazione della legittima possibilità delle nostre istituzioni di assicurarsi che anche ad una cittadina straniera di minore età siano garantiti analoghi diritti del cittadino italiano minorenne, come previsto altresì dalla Convenzione Aja del 5 ottobre 1961.
Tanto più laddove si tenga conto che la comunità internazionale e le sue istituzioni hanno in questo caso un giusto titolo ad intervenire negli affari interni di uno Stato sovrano in considerazione della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell?infanzia del 1989, della Carta delle Nazioni Unite, della dichiarazione universale dei diritti dell?uomo e dello statuto della corte penale internazionale approvato a Roma nel 1998.
Si tenga conto, infatti, che già il 13 giugno 2002 la Commissione Onu di Ginevra (CRC/c/15/Add. 180) nelle sue conclusioni in merito al II Rapporto sullo stato dell?Infanzia in Bielorussia esprimeva la sua più profonda preoccupazione sia per l?elevatissimo numero di bambini in istituto sia per la mancanza di misure di accoglienza familiari che per la totale assenza di sistemi e misure per combattere le forme di violenza e sfruttamento dei minori.
Secondo i principi e le convenzioni internazionali è perciò possibile che laddove uno Stato non sia in grado di assolvere alla sua funzione di protezione dei diritti umani proteggendo le vite e l?integrità di ogni singola persona, soprattutto se minore di età, questo dia titolo alla Comunità internazionale di assumere una funzione di supplenza e di sostituirsi allo Stato eventualmente inadempiente.
Per le premesse e considerazioni sopra esposte chiediamo che le istituzioni e la classe politica italiane si attivino anche presso le autorità internazionali ed europee nonché presso le competenti autorità bielorusse affinché:
1. la bambina rimanga in Italia per un periodo di tempo necessario a effettuare tutti gli accertamenti sulle violenze subite, sul suo status giuridico attuale e sulle condizioni alle quali era sottoposta nell?istituto di Vileika (Bielorussia) essendo l?Italia in grado tramite la famiglia ?affidataria? di assicurate le dovute cure e l?accoglienza familiare necessaria;
2. sia garantita alla bambina al più presto il diritto alla famiglia nel proprio Paese di origine o, in alternativa, in un paese straniero, come previsto dalla Convenzione internazionale sui Diritti dell?infanzia siglata a New York il 20 novembre 1989 (artt. 3, 20, 21 lett.b e lett.c);
3. siano perseguite al suo rientro in Bielorussia tutte le possibili soluzioni e utilizzati tutti gli strumenti per garantirle il diritto alla vita e alla salute psicofisica, nel rispetto della tutela del minore, dei trattati internazionali e della salvaguardia della legalità, con la prevista possibilità di aggiornamento della sua situazione di vita e di relazione da parte anche delle autorità italiane e familiari che attualmente hanno preso in carico la vicenda. In considerazione della sua età sia in via preliminare ascoltata circa le sue aspirazioni di vita e le sue effettive richieste.
Auspicando che tutte le istituzioni coinvolte vogliano impegnarsi per una corretta soluzione del caso, restiamo in attesa di riscontro al nostro accorato appello .
Cordiali saluti
Marco Griffini
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