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Ambiente: il ministero individua le associazioni

Lo ha chiarito il Tar del Lazio, secondo cui è l'organo competente a individuare con decreto gli enti di tutela ambientale a carattere nazionale

di Benedetta Verrini

Spetta al Ministero dell’Ambiente verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di qualificare una associazione “di protezione ambientale”: lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con una pronuncia del 5 giugno scorso. Nel caso in questione, il Ministero dell’Ambiente non si era pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della Lega Anti Vivisezione, comunicando di non poter procedere al riconoscimento in seguito alla mancata ricostituzione del Consiglio nazionale per l’ambiente, organo consultivo il cui parere è per legge obbligatorio ma non vincolante. Per questo i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’Associazione ricorrente sancendo l’obbligo per il Ministero dell?ambiente di pronunciarsi sull’istanza: quest’ultimo, cui spetta la decisione finale, è infatti tenuto ugualmente ad adottare le determinazioni finali di sua competenza, in ossequio anche al principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, in quanto il non funzionamento “patologico” di un organo consultivo non può “sine die” differire lo svolgimento del procedimento che deve arrivare ad una conclusione, né le istanze dei privati possono rimanere inevase a tempo indeterminato. Il testo della sentenza: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 5267/2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE II Bis composto dai signori Patrizio GIULIA PRESIDENTE Evasio SPERANZA CONSIGLIERE, relatore Renzo CONTI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13232/99 Reg. Gen., proposto dalla LEGA ANTI VIVISEZIONE(O.N.L.U.S), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall?Avv. Giovanni Angeloni ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, Via Germanico n.168; CONTRO Il MINISTERO DELL?AMBIENTE, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio; per l’annullamento del provvedimento 15.6.99,n.1290/scoc/99 di diniego di riconoscimento a favore della ricorrente di funzioni di utilità sociale, nonché per l?accertamento del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta associazione di tutela ambientale ai sensi dell?art.13 della legge n.349 dell?8.7.1986; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Nessuno comparso per il Ministero intimato; Alla pubblica udienza del 7 marzo 2002 data per letta la relazione del magistrato Evasio Speranza e uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La ricorrente associazione fondata nel 1977, che dichiara di essere presente su tutto il territorio nazionale, con numerose sedi locali in ogni regione italiana, nonché componente di organizzazioni internazionali aventi le medesime finalità, espone: di avere per fine statutario(art.2), l?abolizione della vivisezione e la protezione degli animali e del loro ambiente, nonché la salvaguardia della salute dell?uomo; di essere membro fondatore della EAR(Europe for Animal Rights); di avere scopi esclusivamente di solidarietà senza fini di lucro, né altro fine incompatibile con le anzidette finalità; che la LAV, per il conseguimento dei fini statutari, promuove programmi educativi, leggi, trattati e convenzioni, può esercitare azioni anche giudiziali con la costituzione di parte civile a tutela di posizioni soggettive rilevanti, organizzare convegni, conferenze, ecc., nonché promuovere studi ricerche, instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi aventi finalità affini, utilizzare ogni mezzo di propaganda e diffusione per sensibilizzare l?opinione pubblica sui fini perseguiti; per ottenere il riconoscimento, ai sensi dell?art.13 della legge n.349/1986, di avere presentato istanza al Ministero dell?Ambiente con documentazione, integrata, in data 16.12.98 a seguito di richiesta(3.12.98) degli uffici ministeriali; che, stante l?inerzia del Ministero, la ricorrente gli notificava diffida(29.4.99) per indurlo ad adottare i provvedimenti di competenza, in risposta alla quale il Ministero comunicava l?impossibilità allo stato di procedere al riconoscimento, poiché, stante il mancato rinnovo del Consiglio nazionale per l?Ambiente, sarebbe stato impossibile acquisire il parere dello stesso, parere legalmente necessario ai fini del riconoscimento; che a tutt?oggi l?A.ne non ha provveduto, mentre hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento la Legambiente e il WWF, con le quali la ricorrente ha realizzato numerose iniziative in partecipazione paritaria. Ciò premesso, con il presente ricorso, notificato il 29.9.99 e depositato il 22 ottobre successivo, la LAV ha chiesto l?annullamento del diniego indicato in epigrafe e la declaratoria del diritto ad essere riconosciuta associazione di tutela ambientale, domande a sostegno delle quali ha dedotto i seguenti motivi: 1) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento, errore sui presupposti, omessa e/o errata motivazione, atteso che sostanzialmente il Ministero ha negato il riconoscimento della ricorrente, ai sensi dell?art.13 della legge n.349/19986, sulla base della asserita impossibilità di acquisire il parere del C.N.A – organo di cui è stata sospesa l?attività prima dal Consiglio di Stato nel 1998 e poi per scadenza del mandato ? peraltro non vincolante, ma meramente consultivo; 2) Violazione dell?art.3 della legge n.241/90 [1]. Difetto di motivazione. La mancata ricostituzione del Consiglio nazionale per l?Ambiente non giustificherebbe il diniego, sia perché lo stesso art.13 della legge n.349/19986 stabilisce un termine di 90 giorni per il rilascio del parere, sia perché la decorrenza di tale termine non impedisce al Ministero di assumere il provvedimento richiesto, acquisendo direttamente, in mancanza di organo consultivo ormai inesistente, la documentazione e le informazioni utili ad una compiuta istruttoria aliunde, tanto più che il parere è limitato alla verifica della “continuità dell?azione e della sua rilevanza esterna”. Stante anche la notorietà a livello nazionale della LAV, presente sui mezzi di stampa e nelle manifestazioni e che svolge da anni anche incontri voluti dallo stesso Ministero, questo non avrebbe bisogno di riprove, data anche la capillare diffusione territoriale della ricorrente; 3) Eccesso di potere per irragionevole uso del potere discrezionale. Disparità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore, atteso che il ritardo del riconoscimento causa disparità di trattamento rispetto ad altre associazioni operanti nel medesimo settore che hanno ottenuto il riconoscimento(LIPU; Lega per i diritti dell?Animale), a danno della ricorrente, che merita pari tutela, quale Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale(O.N.L.U.S.), iscritta nel Registro della Regione Lazio ed eretta Ente morale con D.M. 19.5.98(G.u.12.6.98). La ricorrente, con successiva memoria, ha insistito per l?accoglimento del ricorso. Il Ministero dell?Ambiente non si è costituito in giudizio. DIRITTO Come accennato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento 15.6.99, n.1290/scoc/99, con cui Il Ministero dell?ambiente ? in risposta alla diffida della ricorrente in data 29.4.99 rivolta ad ottenere il riconoscimento di protezione ambientale ? comunicava alla istante che, prevedendo la normativa(legge n.349/1986) l?individuazione delle associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio nazionale per l?Ambiente e poiché l?attività di tale organo era stata sospesa fin dall?aprile 1998 per effetto di sentenza del giudice amministrativo e successivamente per intervenuta scadenza del mandato(31.12.1998), allo stato non era legalmente possibile procedere al riconoscimento; con l?occasione, il Ministero faceva presente che erano state già avviate le procedure per la ricostituzione del citato organo per il triennio 1999/2001 e che non appena fossero pervenute le necessarie designazioni, si sarebbe proceduto all?emanazione del formale provvedimento e a tutti i successivi adempimenti istituzionalmente previsti per la ripresa dei lavori, assicurando che l?A.ne stava sollecitando, con ogni disponibile strumento legittimo, l?inoltro delle designazioni da parte delle Istituzioni pubbliche e delle Associazioni ambientaliste riconosciute, intendendo pervenire alla piena funzionalità del Consiglio in tempi strettissimi(prima dell?inizio del periodo feriale). Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento nei limiti e per gli effetti appresso indicati. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento come associazione di tutela ambientale ai sensi dell?art.13 della legge 8 luglio 1986,n.349 [2](Istituzione del Ministero dell?ambiente e norme in materia di danno ambientale). La norma in parola dispone che “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell?ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell?ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell?azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l?ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta”. La norma quindi prevede un parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio nazionale per l?ambiente. Ora, poiché le associazioni di protezione ambientale sono individuate con decreto del Ministro dell?ambiente, si tratta di vedere se il mancato funzionamento dell?organo consultivo di cui è previsto il previo parere nell?ambito di tale procedura, impedisca al Ministro medesimo, di definire le istanze delle associazioni che richiedano, come la ricorrente, il riconoscimento come associazione di tutela ambientale, stante la impossibilità di acquisire il parere di tale organo consultivo in quanto non costituito o comunque non funzionante. Quanto al caso di specie, va rilevato in punto di fatto che, fino alla data di passaggio in decisione del ricorso, il Ministero convenuto non ha fornito alcun elemento cognitivo circa l?avvenuta ricostituzione, o meno, dell?anzidetto organo consultivo, né a tale riguardo dal contenuto della memoria della ricorrente emergono elementi da cui desumere che sia mutata la situazione esistente alla data di notificazione del ricorso. Il Collegio ritiene che, in caso di patologico non funzionamento di organi consultivi, come nella specie, l?Organo cui compete l?adozione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, non può considerarsi esonerato dall?adottare le determinazioni finali di competenza, in quanto ciò comporterebbe un mancato esame a tempo indeterminato delle istanze dei privati, in contrasto con il principio di buon andamento della attività della pubblica amministrazione e con quelli di efficacia ed economicità sanciti dall?art.1 della legge n.241/1990. A parte il rilievo che il parere previsto dal citato art.13 non ha carattere vincolante, può osservarsi che la situazione di mancata emissione del parere entro 90 giorni da parte dell?organo consultivo(ove costituito e funzionante), non pare dissimile, sul piano sostanziale, da quella in cui il parere risulta non acquisibile per inesistenza dell?organo abilitato ad emetterlo. In tali casi, deve riconoscersi al Ministro la possibilità di acquisire direttamente ogni elemento utile per pronunciarsi sulla domanda delle associazioni interessate, adottando, all?esito dell?eventuale istruttoria, la conseguente determinazione conclusiva. Pertanto, considerato che il provvedimento impugnato, oltre a concretare un sostanziale diniego di definizione del procedimento attivato dalla ricorrente, comporta un arresto sine die del medesimo procedimento, esso appare illegittimo e va quindi annullato, con obbligo per l?A.ne di portarlo a conclusione. Le domande della ricorrente vanno quindi accolte nei termini e limiti anzidetti. In conseguenza, non è accoglibile l?ulteriore domanda della ricorrente rivolta all?accertamento “del diritto ad essere riconosciuta associazione di tutela ambientale”, in quanto, proprio in relazione al contenuto del provvedimento impugnato ed alle sue ragioni giustificative, l?A.ne non ha effettuato, nei confronti della ricorrente, alcun accertamento sulla sussistenza o meno dei requisiti di legge previsti per detto riconoscimento, ma si è limitata semplicemente ad opporre in sostanza di non potersi pronunciare fino alla ricostituzione del Consiglio nazionale per l?ambiente e quindi fino alla acquisizione del previsto parere di tale organo(anche per tali profili il Collegio non è in grado di valutare la censura di disparità di trattamento dedotta con il terzo motivo, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento apprezzabile al riguardo). Ne deriva che, allo stato, il Collegio non può addivenire alla predetta declaratoria di riconoscimento, atteso che la valutazione e decisione sulla relativa domanda della ricorrente va ricondotta nell?esclusivo potere della Amministrazione, giusta anche l?art.13 della legge n.249/1986, secondo cui le associazioni di protezione ambientale “sono individuate con decreto del Ministro dell?ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell?ordinamento interno democratico, nonché della continuità dell?azione e della sua rilevanza esterna”, requisiti e condizioni alla cui verifica dovrà provvedere lo stesso Ministero, adottando i conseguenti provvedimenti. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopra precisati. Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II BIS, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l?effetto, annulla l?atto col medesimo impugnato, con obbligo per il Ministero dell?ambiente di pronunciarsi sulla domanda in questione rivolta al riconoscimento della ricorrente quale associazione di protezione ambientale. Assegna allo stesso Ministero, ai fini anzidetti, il termine di giorni 90(novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione(se anteriore). Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2002. Patrizio GIULIA PRESIDENTE Evasio SPERANZA CONSIGLIERE, EST. Depositata in Segreteria il 5 giugno 2002

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