Sostenibilità

Ambiente: dal 2007 norme severe per chi inquina

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale: 'chi inquina paga'

di Redazione

Il principio, secondo il quale quando si verifica un danno ambientale paga l’inquinatore e’ un caposaldo europeo, gia’ enunciato nel trattato costitutivo della Comunita’. Ma da ora e’ anche legge che entro l’aprile del 2007 tutti i partner dovranno recepire nel loro ordinamento nazionale. E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva 2004/35 sulla responsabilita’ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che si fonda sul principio ‘chi inquina paga’ per realizzare la politica ambientale della Comunita’. Il campo di applicazione della disciplina riguarda l’ambiente acquatico, coperto dalla legislazione comunitaria in materia di gestione delle acque, le specie ed habitat protetti dalla normativa comunitaria relativa alla conservazione della natura, le zone protette dalla legislazione nazionale o regionale in materia di conservazione della natura e con riferimento ai pericoli per la salute dovuti alla contaminazione del suolo e si applica ai danni ambientali ed alle minacce imminenti prodotti da particolari attivita’ industriali. Qualora si presenti una minaccia imminente di danno ambientale, l’autoritaþ competente designata da ciascuno Stato membro deve imporre all’esercente (inquinatore potenziale) di adottare le misure preventive idonee o le assume essa stessa e copre successivamente le spese relative. Quando si verifica un danno, l’autorita’ competente impone all’esercente interessato di adottare le misure di riparazione idonee o le prende essa stessa coprendo successivamente le spese. In caso di piu’ danni, l’autorita’ competente puo’ decidere l’ordine di priorita’ nel loro risarcimento. Se l’ esercente non ha la possibilita’ finanziaria di prendere in toto o in parte le misure di riparazione necessarie o se l’ identificazione dell’inquinatore responsabile risulta impossibile, gli Stati membri devono esercitare funzioni sostitutive provvedendo essi stessi, anche istituendo meccanismi di finanziamento alternativo (come le garanzie finanziarie, le fideiussioni, i fondi collettivi). Nell’ipotesi in cui l’autorita’ competente abbia attuato misure di prevenzione o di riparazione, verra’ risarcita dei costi sostenuti dall’esercente responsabile. Lo stesso principio si applica in relazione alle valutazioni ambientali realizzate per determinare la dimensione del danno e le azioni necessarie per ripararlo. L’autorita’ competente deve iniziare le procedure di recupero entro cinque anni a partire dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di riparazione. Se piu’ esercenti sono corresponsabili di un danno, essi devono sostenere i costi della riparazione su base proporzionale. Anche a questo fine gli Stati membri devono incoraggiare gli esercenti a fornirsi di una garanzia finanziaria, come un’assicurazione, e favoriscono lo sviluppo di questo tipo di servizi. Un elemento innovativo introdotto in sede parlamentare eþ rappresentato dal rafforzamento del sistema comunitario che ha lo scopo di perseguire l’internazionalizzazione dell’ inquinamento, la scelta da parte di industrie a rischio di localizzazioni in aree territoriali nelle quali le regole sono piu’ permissive. Inoltre qualora un danno o una minaccia di danno possano avere conseguenze che influiscono su piu’ di uno Stato membro, questi cooperano nell’azione di prevenzione o di riparazione. Ogni persona fisica e giuridica potenzialmente danneggiata dall’inquinamento, potra’ inoltre agire legittimamente. I soggetti colpiti da un danno o gli organismi rappresentativi, comprese le organizzazioni di tutela dell’ambiente, possono chiedere alle autorita’ competenti di agire e possono ricorrere ad un tribunale. Su un terreno il fronte ambientalista non non ha avuto partita vinta: la normativa non ha carattere di retroattivita’: la punibilita’ e il risarcimento scatteranno quindi a partire al fatidico 30 aprile 2007. In alcuni paesi è reato penale Con la direttiva europea sulla responsabilita’ ambientale si è istituito un sistema unitario per prevenire e risarcire il danno all’ambiente. In gran parte dei Paesi europei esistono leggi nazionali in materia, soprattutto di responsabilita’ civile, basati sul principio che ove una persona causi un danno con un certo grado di colpa, questo va indennizzato. Alcuni paesi invece hanno posto in vigore norme specifiche per danni all’ambiente. I primi sono stati Norvegia e Svezia. Ma ormai gran parte dei paesi scandinavi hanno introdotto misure di responsabilita’ civile sul risarcimento dei danni allþambiente. La Germania ha da poco instaurato un sistema analogo, prevedendo pero’ un regime differente per le lesioni personali e per quelle ambientali, e anche l’Austria ha instaurato un sistema di risarcimento al valore della proprieta’ danneggiata. Finlandia e Spagna hanno recentemente previsto nel codice penale reati contro l’ambiente in senso lato, mentre i Paesi Bassi hanno incrementato le sanzioni amministrative e, come anche in Francia, prevedono che i gruppi ambientalisti possano richiedere un indennizzo in relazione all’interesse ambientale che vogliono tutelare. La Gran Bretagna ha introdotto un sistema che valuta i vantaggi e gli svantaggi delle parti contendenti, dedicando una particolare attenzione all’inquinamento dei siti e al risarcimento per le bonifiche. Portogallo e Islanda pur avendo delle norme in materia, prevedono che l’onere della prova sia a carico interamente dell’attore. In molti paesi e’ stata introdotta l’assicurazione obbligatoria, ma per lo piu’ in aree specifiche ad alto rischio come gli impianti nucleari e i siti per rifiuti tossici, come in Francia e Germania. E se la Svezia impone che i siti autorizzati contribuiscano comunque a un fondo per la responsabilita’ civile in materia di ambiente, in altri come in Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, le compagnie propongono fondi comuni assicurativi a copertura dei rischi di inquinamento, particolarmente vantaggiosi. In Italia e’ la legge 349 del 1986 di istituzione del Ministero dell’ambiente e che reca norme in materia di danno ambientale a ribadire che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge che comprometta l’ambiente, obbliga l’autore del fatto a risarcimento nei confronti dello Stato. Il contesto e’ quindi quello della responsabilita’ civile, ma la giurisprudenza prevede due approcci. Quello appunto della legge 349/86 basata sul dolo o sulla colpa di chiunque viola le norme di difesa dell’ambiente, obbligando il responsabile a corrispondere un indennizzo alla vittima soltanto nel caso in cui egli non abbia esplicato il normale livello di diligenza necessario per evitare il danno. Oppure si puo’ applicare, anche in materia di danno ambientale, il concetto di responsabilita’ oggettiva prevista dal codice civile, per cui l’indennizzo e’ dovuto anche se il livello di diligenza e’ stato rispettato. Sempre la legge 349/86 propone un’alternativa al risarcimento del danno mediante la rimozione degli effetti dell’inquinamento attraverso il risanamento del sito inquinato da parte dell’ impresa. E in Italia? Con un’ordinanza del commissario straordinario nominato per fronteggiare la situazione di emergenza ambientale in cui versano alcuni territori delle province di Lucca e di Pistoia colpiti da eccezionali eventi atmosferici nell’ottobre scorso, e’ stato approvato il piano finanziario per il recupero idrogeologico dell’area. Il provvedimento identifica gli enti attuatori delle opere e l’attribuzione dei finanziamenti. Per fronteggiare l’emergenza erano stati stanziati complessivamente 12.613.822,32 euro, 4.000.000 dei quali destinati alla concessione di contributi per la ripresa delle attivita’ produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, 8.613.822,32 euro invece finalizzati all’esecuzione degli interventi di ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e al ripristino del sistema idrogeologico. Le due province interessate hanno identificato gli interventi e l’importo necessario alla loro realizzazione che per quanto riguarda la provincia di Lucca ammonta a 10.651.417,74 euro e per quanto attiene alla provincia di Pistoia invece a 13.573.000,00, euro per un totale complessivo di 24.224.417,74 euro. Si e’ quindi proceduto a individuare le opere prioritarie per le due aree, cui dare immediato corso. A questo fine d’intesa con le amministrazioni interessate partiranno le prime opere per la provincia di Lucca con uno stanziamento di 3.211.822 euro e gli interventi piu’ urgenti per la provincia di Pistoia con un finanziamento di 5.402.000 euro per un budget complessivo di 8.613.822 euro. E il prolungamento dello stato di emergenza e’ stato deciso per decreto in altre due situazioni di alto rischio. Si tratta della proroga almeno fino al 31 dicembre dello stato di emergenza in relazione all’attivita’ di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in localita’ Saluggia, per garantire le condizioni di massima sicurezza, in modo da adottare misure e fare ricorso a messi e poteri straordinari stata adottata per assicurare la tutela dei beni dell’integrita’ sanitaria e dell’ambiente. E’ stato inoltre prolungato fino all’aprile del 2005 il regime straordinario dichiarato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia provocato dal degrado socio-economico e ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado. La proroga permettera’ di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal commissario delegato per superare la situazione di criticita’ in cui versa il territorio lagunare. Nella Laguna di Marano Grado, una delle zone umide piu’ significative del Mediterraneo, coesistono valori naturalistici, faunistici e floristici, tanto che e’ stata individuata sia come sito di importanza comunitaria che come zona di protezione speciale. Ma si tratta anche di un’area fortemente compromessa da fenomeni di inquinamento, erosione di fondali e delle barene, perdita della biodiversita’. Smog e serivizi pubblici Lo Stato finanzia l’adozione di mezzi di trasporto pubblico non inquinanti. Un decreto del Ministero dell’ Infrastrutture distribuisce fondi per mezzi di trasporto nuovi, innovativi e sostenibili. I contributi ammontano a 100,7 milioni di euro e vengono erogati quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, e per l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all’interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. Per il 2004 quindi le Regioni potranno approfittare del sostegno dello Stato qualora intendano contrarre mutui quindicennali o ricorrere ad altri strumenti finanziari per rinnovare e adeguare a piu’ altri standard ecologici, il parco viaggiante dei mezzi di trasporto pubblico. I fondi sono cosi’ distribuiti per regione: 3.344.549,03 euro all’Abruzzo, 2.905.457,38 alla Basilicata, 3.474.463,77 euro alla Calabria. La Campania avr? un contributo di 11.245.177,56 euro, l’Emilia-Romagna di 6.910.658,10 euro, il Lazio di 13.955.259,30 euro. I fondi a beneficio della Liguria ammontano a 5.046.532,75 euro; quelli per la Lombardia a 15.149.669,19 euro e quelli per le Marche a 3.528.846,68 euro. Il contributo per il Molise e’ di 1.682.848,96 euro, quello per il Piemonte di 8.630.769,45 euro, quella per la Puglia di 6.662.913,75 euro. Alla Toscana vanno 7.729.423,04 euro, all’Umbria invece 2.309.259,54 euro e al Veneto 8.133.266,52 euro.


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