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Inclusione scolastica

Alunni con disabilità, ultimo atto sul nuovo Pei

Fra decreti, ricorsi vinti, sentenze e decreti da rifare da sei anni studenti con disabilità, famiglie e scuole sono in attesa di capire come fare i "nuovi Pei". Dal ministero finalmente arriva il decreto. Bene il chiarimento sul Pei differenziato, la scomparsa dell'esonero, la convocazione del Glo in orario non scolastico convocare il ma restano gli automatismi sulle ore di sostegno della ormai famosa tabella C

di Sara De Carli

studente affiancato da donna adulta

Piani educativi individualizzati, ultimo atto. Il ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, appena pubblicato, ha disposto dei correttivi al decreto 182 del dicembre 2020 che adottava a livello nazionale un nuovo modello di piano educativo individualizzato e consegnava alle scuole le linee guida per stenderlo, oltre che chiarire le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Il tutto era previsto dall’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: quello de “La Buona Scuola”, per intenderci.

Una rivoluzione in stand by da sei anni quindi, con ricorsi, vittorie al Tar e toppe successive che hanno tardato fino ad oggi ad arrivare.

Quali sono le novità? «Il ministero ha accolto buona parte delle modifiche correttive al D.I. 182 richieste dalla nostra Federazione», commenta Vincenzo Falabella, presidente della Fish. Nello specifico, «nel decreto è stato finalmente chiarito che se uno studente con disabilità di scuola superiore che segue un Pei differenziato vuole passare ad un Pei per obiettivi minimi, ciò deve essere deciso con delibera a maggioranza dal consiglio di classe, che può stabilire se egli debba prima superare le prove integrative relative agli anni in cui è stato valutato col Pei differenziato oppure se, invece, ciò non sia necessario perché i docenti lo ritengono in grado di proseguire direttamente gli studi», spiega Falabella. È stata eliminata la norma secondo la quale una famiglia ormai può chiedere che al Glo partecipi un solo esperto di propria fiducia, senza necessità di dichiarare (come prevedeva un precedente testo) che tale esperto non deve essere pagato dalla famiglia.

Via anche la norma «che minacciava la responsabilità del danno erariale per i membri del Glo che votavano richieste che arrecavano eccessive spese all’erario», ossia quelli che avrebbero chiesto (secondo chi?) “troppe” ore di sostegno. «È stato ribadito anche il principio, spesso non rispettato dalle scuole, secondo il quale le famiglie hanno diritto ad avere copia del Pei e ad accedere agli atti concernenti il proprio figlio», afferma Falabella.

È stato ribadito il principio, spesso non rispettato dalle scuole, secondo il quale le famiglie hanno diritto ad avere copia del Pei e ad accedere agli atti concernenti il proprio figlio

Vincenzo Falabella, presidente Fish

Con il decreto ministeriale n. 153/2023 scompare la possibilità di esonero da una disciplina per gli studenti della scuola secondaria di II grado. Era una delle richieste cruciali del gruppo di associazioni radunatesi nel comitato #noEsonero, che avevano fatto ricorso contro il dl 182: «La scomparsa, finalmente, dell’esonero dal decreto e dalle linee guida è un dato di rilievo», scrive Coordown nel suo comunicato. «Anzi, c’è la precisa previsione che fino alla secondaria di I grado non si può parlare né di esonero né di percorso differenziato. In stretta relazione a questa previsione deve essere letta anche quella che individua la possibilità, nella secondaria di II grado, di passaggio dal percorso differenziato a quello personalizzato su richiesta della famiglia. Se la maggioranza del consiglio di classe è contraria, il passaggio sarà permesso previo superamento di prove che certifichino le competenze nelle discipline “differenziate”, ma queste prove non sono da svolgersi in caso di maggioranza favorevole del consiglio di classe».

La scomparsa, finalmente, dell’esonero dal decreto e dalle linee guida è un dato di rilievo. Anzi, c’è la precisa previsione che fino alla secondaria di I grado non si può parlare né di esonero né di percorso differenziato.

Coordown

Bene anche, sempre secondo Coordown, il fatto che «rispetto alla presenza della famiglia nel Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione-Glo  sia previsto che “i genitori dell’alunno con disabilità – o chi esercita la responsabilità genitoriale – partecipano a pieno titolo ai lavori del Glo”, a garanzia della reale partecipazione delle famiglie. Anche le previsioni di convocazione del Glo subiscono una modifica: come auspicato non saranno fatte convocazioni in orario scolastico».

Veniamo alla tabella C, punto dolente della prima versione del decreto, perché secondo le associazioni stabiliva un automatismo tra il “debito di funzionamento” di ciascun alunno, collegato al “profilo di funzionamento”, non ancora definito e non ancora in vigore nel nostro ordinamento e le ore di sostegno assegnate.

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Un meccanismo che da un lato superava l’inaccettabile automatismo consolidatosi negli anni tra condizione sanitaria ed assegnazione delle ore di sostegno, quasi che l’alunno fosse la sua malattia, ma che di fatto introduceva comunque un altro automatismo, questa volta con il “debito di funzionamento”. L’obiezione era che, al contrario, il minor debito di funzionamento di un ragazzo con disabilità deriva anche dalla intensità dei supporti assegnati e ridurre i supporti rischia di cancellare il lavoro pregresso e di allargare il debito di funzionamento. «Non è purtroppo stata accolta la richiesta di consentire al Glo, nell’indicare obbligatoriamente una delle quattro fasce di ore di sostegno indicate nella tabella C, di poter deliberare il passaggio alla fascia superiore o inferiore, benché sia proprio il Glo che deve decidere i contenuti del Pei, come stabilito dalla Magistratura, anche nel rispetto del principio di personalizzazione del progetto inclusivo», spiega Falabella.

Non è purtroppo stata accolta la richiesta di consentire al Glo, nell’indicare obbligatoriamente una delle quattro fasce di ore di sostegno indicate nella tabella C, di poter deliberare il passaggio alla fascia superiore o inferiore

Vincenzo Falabella, Fish

Lascia perplessi anche l’introduzione di quattro fasce di ore di sostegno da assegnare, rispetto alle due previste dall’art 3 della legge 104/92, che parlava solo di disabilità lieve o grave: «Avere 4 fasce di debito di funzionamento (lieve, media, grave, molto grave) comporterà una frammentazione delle cattedre di sostegno e quindi molti docenti dovranno seguire anche più di due alunni, cosa che di solito prima non capitava. Ciò determinerà il rischio di grande discontinuità didattica per gli alunni con disabilità, dovendo spesso tali docenti insegnare in più di una classe e talora anche in più scuole», precisa Falabella.

Avere quattro fasce di debito di funzionamento (lieve, media, grave, molto grave) comporterà una frammentazione delle cattedre di sostegno e quindi molti docenti dovranno seguire anche più di due alunni

Vincenzo Falabella, Fish

Il giudizio di delusione, sul punto, è il medesimo anche per Coordown: «Nell’allegato C scompare la contestata definizione di “debito di funzionamento”, sostituita da “supporti al funzionamento”, ma la sostanza, purtroppo, non cambia: si lega il riconoscimento dei “supporti” a range predeterminati e non personalizzati», annota il loro comunicato.

Ultimo punto, la questione della riduzione dell’orario: «Già il decreto 182 si esprimeva in termini di “assenze” continuative o programmate, laddove le linee guida continuano, ancora oggi, a definire tali assenze come “riduzione” di orario scolastico. La previsione in base alla quale la segnalazione di assenze ricorrenti debba essere fatta congiuntamente (e non più alternativamente) da famiglia e specialisti sanitari, in parte corregge alcune criticità, ma rimane, nelle linee guida, l’interpretazione, censurata, che sia possibile per gli alunni con disabilità una “riduzione” di orario scolastico», conclude Coordown.

Foto di Andrea Piacquadio, Pexels


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