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Alle cooperative sociali di tipo b sgravi fiscali per i lavoratori detenuti
Botta e risposta di Salvatore Pettinato
Le agevolazioni di cui all?art. 1 del decreto 25 febbraio 2002 – Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti (GU n.107 del 9.05.2002), spettano anche alle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B?
L?art. 1 del decreto 25 febbraio 2002, prevede che ?alle imprese? spetti un agevolazione fiscale, sotto forma del credito d?imposta, nel caso in cui assumano, a decorrere da una certa data, lavoratori dipendenti che risultino detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno ai sensi dell?art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L?unico requisito soggettivo posto dalla norma citata è quello riguardante la natura d?impresa che il soggetto datore di lavoro deve avere.
Nel caso delle cooperative sociali di tipo B, alcun dubbio può nascere in relazione all?applicabilità di tale agevolazione, dubbi che nascerebbero, invece, su altre forme giuridiche del mondo non profit con riferimento alle quali sarebbe a volte difficile parlare di impresa.
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