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Alle aziende conviene donare in soldoni
Elargizioni in natura alle onlus: problemi se il donatore è unazienda, un lavoratore autonomo o se è soggetto allimposta regionale sulle attività produttive, di Giampaolo Concari
di Redazione
Nello scorso numero sono state illustrate le disposizioni contenute nel dlgs 460/97 e nella +Dai -Versi (legge 35/05) relative alle donazioni di beni materiali alle onlus. Ne sono emerse alcune contraddizioni, ma anche una sostanziale semplicità della procedura per il donatore persona fisica e per l?organizzazione che riceve. Qualche problema in più sorge invece se il donatore è un?azienda o un lavoratore autonomo, relativamente al recupero della detrazione Iva, oppure se è soggetto all?imposta regionale sulle attività produttive. Vediamo dunque cosa succede in questi casi.
Nel numero precedente abbiamo esaminato alcune incongruenze tra le disposizioni contenute nel dlgs 460/97 e quelle della +Dai – Versi (art. 14, dl 35/2005). Se per la onlus non vi sono particolari problemi fiscali circa l?accettazione dei beni donati, qualche grattacapo lo può avere il donatore se impresa o lavoratore autonomo in ambito Iva e Irap.
Ai fini Iva le donazioni di beni alle onlus sono considerate cessioni di beni (cfr art. 2, n. 4, dpr 633/72) e, allo stesso tempo, operazioni esenti da Iva (cfr art. 10, n. 12). Andando (faticosamente) a ricollegare le varie disposizioni in materia emerge che, se per i beni donati si è provveduto a detrarre l?Iva al momento dell?acquisto, occorre recuperare l?imposta detratta in quanto riferita a beni non più utilizzati all?interno dell?impresa o del lavoro autonomo.
Si tratta cioè di rettificare la detrazione dell?imposta (cfr. art. 19-bis-2). L?operazione può risultare relativamente agevole se si ha a che fare con beni che sono normalmente commercializzati dall?impresa, ma diventa complessa se i beni sono oggetto di assemblaggio o produzione: occorre infatti ?smontarli? idealmente e recuperare l?Iva detratta sui vari componenti. Quasi una follia…
A parere di chi scrive sono esclusi da questa particolare previsione i prodotti alimentari e farmaceutici che vengono ritirati dal circuito commerciale perché difettosi o in prossimità della scadenza, in quanto queste operazioni sono assimilabili, perché alternative, alla loro distruzione.
Questo scenario non è stato modificato dalla +Dai -Versi per cui, per un?impresa, appare più semplice donare una somma di denaro ad una onlus che, utilizzando tale somma, acquisterà in regime di imponibilità e con prezzi ?a valore normale? i beni che l?impresa aveva intenzione di donare. In questo modo l?impresa eviterebbe i problemi connessi al recupero della detrazione Iva di cui si è poc?anzi parlato.
Ai fini Irap la situazione è differente, dal momento che la +Dai – Versi non è stata coordinata con il decreto legislativo che ha introdotto l?imposta regionale sulle attività produttive. In questo modo risulta che le donazioni (in natura e in denaro) effettuate in base alle ?vecchie? norme contenute nell?art. 100 del Tuir, non sono deducibili ai fini Irap perché esiste un preciso riferimento normativo nell?art. 11-bis del dlgs 446/97. A parere di chi scrive, in considerazione del collegamento tra le norme Irap e quelle del Tuir, le erogazioni liberali previste nella +Dai -Versi potrebbero sfuggire dalle maglie della indetraibilità.
Le donazioni di alimenti e farmaci ritirati dal circuito commerciale in prossimità della scadenza restano escluse anche ai fini Irap, sempre perché in questo caso vengono assimilati alle operazioni di distruzione.
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