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Alimenti, le regole Ue per l’etichettatura

Le nuove disposizioni del decreto 181 che hanno recepito una direttiva europea per la protezione globale dei consumatori

di Benedetta Verrini

Ha avuto attuazione in Italia la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 20 marzo 2000, relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché della loro pubblicità. Con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181 è infatti entrato in vigore un provvedimento comunitario che segna un passo importante nello stabilire norme comuni sull’etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari al fine di informare e proteggere i consumatori, impedendo che normative nazionali diverse contrastino la libera circolazione dei prodotti alimentari. La direttiva si applica ai prodotti alimentari preimballati e a quelli sfusi destinati ad essere consegnati al consumatore finale all?interno del mercato europeo. Le etichette, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non potranno indurre l?acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti dei prodotti stessi, ad eccezione però delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un?alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche. Tra le indicazioni obbligatorie delle nuove etichette: “la denominazione di vendita”, ovvero la denominazione prevista per ogni prodotto specifico dalle disposizioni comunitarie; deve esserci un?indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato). Naturalmente, l?etichetta dovrà contenere l?elenco degli ingredienti che dovranno essere riportati in ordine decrescente e designati con il loro nome specifico. In alcune condizioni, l?indicazione degli ingredienti non viene richiesta, come per la frutta e per la verdura fresca, per le acque gassate, gli aceti di fermentazione, per i formaggi, il burro e per il latte. La quantità degli ingredienti o delle categorie di ingredienti deve essere espressa in percentuale. Tra le disposizioni fondamentali, quelle sul termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione), che va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l?indicazione del giorno, o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione é sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura. Il testo integrale in www.europalex.it


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