Welfare

Albo professionale aperto anche agli stranieri

Qui difensore civico / ogni accordo internazionale, comunque, può essere specifico per una determinata professione e non per un’altra

di Redazione

Regione: Toscana Difensore civico: Romano Fantappiè Settore: immigrazione Caso: Esercizio professione autonoma In tema di professioni autonome, il difensore civico della Toscana ha dovuto esaminare numerosi casi di infermieri professionali e medici extracomunitari i quali, sebbene abilitati, si sono visti rifiutate le loro richieste di iscrizione agli albi non solo perché privi della cittadinanza italiana, ma anche perché provenienti da un Paese col quale non sussiste la condizione di reciprocità. Necessaria quest?ultima, secondo la vigente normativa, per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ogni accordo internazionale, comunque, può essere specifico per una determinata professione e non per un?altra. Ad esempio, il trattato di amicizia tra Italia e Somalia del 1962 non viene considerato istitutivo della reciprocità per la professione medica, ma lo è per quella di autotrasportatore. Il difensore civico della Toscana ha rilevato l?anacronismo della disposizione, peraltro già da tempo considerata da parte degli studiosi tacitamente abrogata dalle disposizioni costituzionali. Infatti, spiega il difensore, l?inapplicabilità della condizione di reciprocità risiede sia nell?articolo 35 della Costituzione, che stabilisce che «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» è un diritto inviolabile dell?uomo, come riconosciuto dall?articolo 2; sia nell?art. 3, che contiene il principio di uguaglianza, base della regolamentazione del lavoro subordinato come di quello autonomo. D?altra parte, si sono avuti esempi di deroga alla clausola della reciprocità che confermano questo orientamento: esemplare il caso previsto dall?art. 10 della legge 39/1990, in materia di regolarizzazione del lavoro autonomo, dove non solo si prescinde dalla condizione di reciprocità per l?esercizio delle attività commerciali, ma per gli stranieri con diploma o laurea conseguiti in Italia (o all?estero con necessaria dichiarazione di equipollenza) si deroga al requisito del possesso della cittadinanza italiana, consentendo in questo modo l?iscrizione agli albi professionali.


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