Non profit

Al via l’apprendistato alternanza scuola lavoro

Il 5 giugno 2014 i Ministeri del lavoro, dell’Economia e dell’Istruzione hanno siglato il decreto interministeriale che dal prossimo anno scolastico da il via all’applicazione del contratto di apprendistato alternanza scuola lavoro in via sperimentale per il triennio 2014-2016

di Giulio D'Imperio

Il 5 giugno 2014 i Ministeri del lavoro, dell’Economia e dell’Istruzione hanno siglato il decreto interministeriale che dal prossimo anno scolastico da il via all’applicazione del contratto di apprendistato alternanza scuola lavoro in via sperimentale per il triennio 2014-2016.

Questa iniziativa rappresenta una svolta nell’ambito del mercato del lavoro, perché finalmente offre la possibilità allo studente di poter verificare la bontà delle nozioni teoriche apprese a scuola con la pratica aziendale che di fatto interessa e non poco le aziende del terzo settore. Importante è chiarire una cosa importante: l’azienda che intende partecipare deve essere consapevole che tutti gli oneri previsti per porre in essere un contratto di apprendistato di alternanza scuola – lavoro sono a suo totale carico.  

Per poter dare applicazione a questa tipologia contrattuale occorre stipulare una serie di protocolli sia da parte delle aziende che da parte delle scuole, per giungere alla applicazione di questa formula contrattuale.  
In pratica la compagine aziendale che vuole partecipare al progetto ritenuto sperimentale che prevede l’assunzione di un apprendista per l’alternanza scuola lavoro dovrà necessariamente sottoscrivere prima un protocollo d’intesa con il Miur, gli uffici periferici del Ministero e la regione. Solo dopo aver rispettato questa serie  di adempimenti l’azienda potrà procedere a stipulare la Convenzione con la singola scuola.
Gli studenti interessati sono quelli che frequentano il quarto ed il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, mentre quelli del terzo anno e le loro famiglie hanno diritto a ricevere informazioni sui progetti sperimentali.

Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che le imprese pubbliche e private interessate, anche organizzate in rete, per aderire al programma dovranno necessariamente presentare una manifestazione di interesse.

Per poter  aderire al programma sperimentale le imprese, anche non profit dovranno:

  • rispettare tutti i requisiti formali previsti dalla legge relativi all’affidabilità sia economica che finanziaria, oltre a quelli relativi alle capacità gestionali e risorse professionali;
  • essere in regola con le certificazione di qualità dei processi aziendali oltre a tutti i requisiti di legge previsti per la partecipazione ad appalti pubblici;
  • essere in grado di accogliere al proprio interno gli studenti come apprendisti, sia singolarmente che come gruppo di classe i quali dovranno essere individuati sia dalla scuola o dalla rete di scuole che stipulano la convenzione;
  • possedere esperienza nella formazione di apprendisti relativamente ai profili professionali corrispondenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con istituti di istruzione e formazione per l’alternanza scuola lavoro, tirocini formativi curriculari e stage;
  • essere in grado di elargire formazione all’interno della propria azienda sia  nei riguardi dei tutor che dei docenti delle scuole che hanno stipulato la convenzione;
  • essere in grado di occupare gli studenti che partecipano al programma sperimentale, rispettando le attuali norme sull’apprendistato;
  • essere in regola con le attuali norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Imprescindibile per questo tipo di contratto di apprendistato è seguire sempre il ragazzo sia a scuola che in azienda, per cui sono stati previsti due differenti tutor che dovranno affiancare lo studente lavoratore: un tutor aziendale ed uno scolastico che avranno il compito di promuovere il successo della formazione degli apprendisti – studenti, dall’altro fungere da raccordo tra la scuola e l’azienda.

Il tutor aziendale segnalato dall’impresa avrà il compito di favorire l’inserimento del ragazzo nel contesto aziendale, affiancandolo ed assistendolo per l’intera durata contrattuale per poi valutarne le competenze acquisite sul posto di lavoro.   

Il tutor scolastico, scelto tra i docenti eletti nell’ambito del Consiglio di classe, dovrà possedere competenze e formazione adeguate appositamente documentate.
Ai due tutor potrà essere impartita una formazione apposita, a spese dell’azienda, finalizzata a raccordare al meglio il lavoro didattico svolto a scuola con quello svolto in azienda.  

Il testo della convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e l’impresa dovrà riportare:

  • i contenuti generali del progetto formativo, comprendendo anche materie trasversali come la sicurezza sul posto di lavoro, la privacy, la trasparenza, i principi di organizzazione del lavoro, ICT, etc;
  • le modalità di articolazione della didattica da svolgersi in aula e sul posto di lavoro tenendo conto del calendario scolastico e dell’orario di lavoro che la dnorma prevede per gli apprendisti;
  • il numero di ore che l’apprendista dovrà svolgere in azienda durante il periodo in cui dovranno essere svolte le lezioni;
  • le modalità con cui i singoli studenti, in modo particolare se minorenni, potranno aderire al programma;
  • le responsabilità del tutor scolastico e del tutor aziendale e le modalità con cui potranno interagire tra loro;
  • la responsabilità dell’azienda e dell’istituzione scolastica per quanto attiene il rapporto che dovranno avere con gli apprendisti  e le loro famiglie, soprattutto se i ragazzi sono minorenni;
  • le iniziative di formazione per i docenti che dovranno essere all’interno dell’impresa;
  • i soggetti e le modalità con cui dovranno essere accertati gli apprendimenti degli apprendisti studenti, compresi quelli acquisti sul posto di lavoro, in itinere e conclusivi per ogni anno scolastico, oltre al riconoscimento ed alla validazione dei crediti formativi;
  • le procedure da seguire per ottenere la certificazione delle competenze professionali che ciascun ragazzo ha raggiunto sul proprio posto di lavoro durante il periodo del contratto di apprendistato;
  • i criteri da utilizzare per cui accertare il miglioramento della qualità del percorso formativo svolto in azienda.

La scuola nella progettazione congiunta che effettuerà con l’impresa, in cui verranno stabiliti tempi e metodi, è tenuta ad integrare i risultati dell’apprendimento ricevuto dall’apprendista considerando l’indirizzo di studi scelto dal ragazzo, le competenze, l’abilità e le conoscenze tecnico professionali previste dal percorso formativo aziendale. In considerazione di tutti questi fattori si potrà redigere il piano formativo personalizzato per ogni singolo studente che dovrà essere assunto con il contratto di apprendistato. Molta attenzione è stata rivolta agli studenti disabili che dovranno essere assunti con il contratto di apprendistato di alternanza scuola lavoro, prevedendo progetti che abbiano come finalità quella di promuoverne la loro autonomia per il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Inoltre è permesso alla scuola di adottare per le quarte e quinte classi una aggregazione differente degli studenti che partecipano al percorso sperimentale, considerando sempre che le scuole potranno utilizzare, fino ad un massimo del 35% dell’orario annuo dell’orario di  lezione previsto, degli spazi di flessibilità considerando sia  il profilo educativo, culturale e professionale dello studente che le dotazioni organiche assegnate in modo da non creare esuberi di personale.

Il periodo in cui il ragazzo risulterà assunto con il contratto di apprendistato dovrà essere considerato come credito formativo ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi durante il corso di studi.
Qualora dovesse verificarsi l’interruzione del percorso sperimentale, la certificazione delle competenze acquisite dal ragazzo sarà valutata come credito per il percorso scolastico ordinario, per il conseguimento del diploma oltre che per gli eventuali passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

Ai fini dello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore sperimentali, la terza prova scritta dovrà essere predisposta dalla Commissione considerando lo specifico percorso sperimentale che gli studenti hanno seguito e per redigere tale prova la scuola potrà richiedere l’apporto del tutor aziendale.

È prevista anche una attenzione particolare nella valutazione e certificazione delle competenze dei ragazzi disabili, od aventi disturbi specifici di apprendimento,  che frequentano percorsi di apprendistato. Nei oro riguardi la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite devono avere come obiettivo primario il riconoscimento e la valorizzazione delle loro potenzialità ai fini occupazionali.

        
         
   
 
 

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.