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Al via incentivi fiscali per il “rientro dei cervelli”

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare applicativa delle norme contenute nel dl varato il 30 settembre 2003 e convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

di Francesco Maggio

Al via gli incentivi Irpef e Irap per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e norme più rigide la concessione delle detrazioni Irpef per i figli a carico di cittadini extracomunitari. L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto la circolare applicativa delle norme contenute nel dl varato il 30 settembre 2003 e convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Nel dettaglio per quanto riguarda il cosiddetto ‘rientro dei cervelli’ si stabilisce che la norma non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendono far ritorno nel paese di origine ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all?estero, sia italiani che stranieri, che, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia. L?agevolazione, ricorda la circolare, prevede per i redditi da lavoro dipendente l’abbattimento dell’imponibile ai fini Irpef del 90% e, per i professionisti, l?esclusione dei guadagni dalla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Per ottenere il beneficio i ricercatori, oltre a rientrare in Italia e avervi la residenza fiscale, devono essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; aver stabilmente lavorato all’estero; aver svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati. La norma non specifica i requisiti in possesso dei datori di lavoro e dei committenti dei ricercatori all’estero. Tuttavia, in considerazione del tipo di attività prestata all’estero dai ricercatori si ritiene che i datori o committenti debbano essere università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Nell?agevolazione rientrano non solo i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca. Naturalmente l’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per il dieci per cento del suo ammontare. Per il resto si applicano gli ordinari criteri di tassazione Irpef, scomputando dal reddito complessivo gli oneri deducibili.
L’agevolazione spetta per un massimo di tre periodi di imposta e precisamente, per l’anno d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e per i due periodi d’imposta successivi, semprechè permanga la residenza fiscale in Italia. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la circolare ricorda che si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell’anno, l’attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni. Per quanto riguarda la detrazione per figli a carico viene stabilito che a partire da quest’anno per poter usufruire del beneficio gli extracomunitari con figli a carico residenti in Italia, devono presentare al sostituto d’imposta lo stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione, mentre per gli extracomunitari con figli a carico non residenti in Italia, occorre presentare una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale.

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