Welfare

Agevolazioni per chi assume detenuti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio un decreto del ministero della Giustizia a favore di cooperative sociali che assumono detenuti.

di Giulio D'Imperio

Il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell?Economia, ha emanato in data 9 novembre 2001 un decreto (pubblicato il 23 maggio 2002 sul n. 119 della Gazzetta Ufficiale), contenente sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, in relazione alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse a svolgere lavoro all?esterno.
Delle prospettive aperte da questo decreto (e dal regolamento contenente sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti, n. 87 del 25 febbraio 2002, in GU n.107 del 9 maggio 2002,) si è parlato il 13 giugno a Milano, in un seminario organizzato dall?Agenzia di solidarietà per il lavoro – AgeSol che dal 1998 lavora nel campo del reinserimento lavorativo dei detenuti con ottimi risultati (650 persone prese in carico nell?arco di un biennio; 130 inserite in un percorso lavorativo; 4 sportelli di orientamento al lavoro di cui uno a San Vittore e uno a Opera; progetti formativi e uno sportello di consulenza per aziende o coop che vogliono inserire detenuti).
Per quanto riguarda il decreto riservato alle coop sociali, la riduzione prevista è pari all?80%, e riguarda sia la quota contributiva a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore. Il periodo di riferimento, specifica l?art.1, è il triennio 2000-2002 e la riduzione contributiva verrà applicata fino alla concorrenza di 2.582.284,5 euro (pari a 5 miliardi delle vecchie lire). Il regolamento 87/2002, dedicato alle imprese, prevede invece un credito d?imposta pari a 516,46 euro per gli stessi lavoratori, assunti a partire dal 28 luglio 2000. Per quanto riguarda le coop sociali, occorre ricordare che una riduzione contributiva così elevata trova la propria giustificazione nel fatto che, a seguito della modifica dell?art. 4 della l. 381/1991 (avvenuta con l?art. 1 della l. 193/00), i soggetti previsti dal decreto rientrano tra le persone ritenute svantaggiate. Tale disposizione, al comma 3 bis, stabilisce che il decreto sulle riduzioni contributive dovrà essere emanato con cadenza biennale, e che la riduzione è applicabile anche per un ulteriore periodo di 6 mesi successivi alla fine dello stato di detenzione.

Info: www.agesol.it

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