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Agevolazioni Iva per disabili: il ministero chiarisce
Secondo una circolare delle Finanze, possono accedere ai benefici solo gli ipovedenti gravi e i sordi alla nascita
Nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti (applicabilità dell’Iva agevolata al 4 per cento e detrazione Irpef del 19 per cento).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto con una circolare (C.M. 30 luglio 2001, n. 72/E) a dirimere i dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti destinatari di tali agevolazioni, essendo stato chiesto se queste spettassero anche agli “ipovedenti” e ai soggetti “non totalmente sordomuti”. Secondo il parere del Ministero, le agevolazioni competono solo ai disabili ricompresi nelle categorie dei ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi, ossia coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento. Quanto ai soggetti sordomuti, essi sono individuati in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
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