Non profit

Agevolazioni in Finaziaria per le cooperative di tipo B

Estensione della deducibilità dei "ristorni" ai soci

di Redazione

Nuove misure di sostegno fiscale al non profit. Accanto a quelle destinate a società sportive, pro-loco e associazioni di volontariato la Finanziaria 2001 contiene importanti novità per le cooperative. La legge 388/2000 interviene infatti con due modifiche, contenute negli articoli 6 e 17 relative, rispettivamente, alla deducibilità dei ristorni cooperativi e agli effetti della soppressione delle clausole mutualistiche. Entrambe investono la generalità delle cooperative, comprese quelle sociali, con particolare interesse per le cosiddette cooperative sociali di tipo B, aventi per finalità l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Deducibilità dal reddito delle somme ripartite fra i soci. Nonostante i limiti posti alla distribuzione di utili, le cooperative sono comunque ammesse, per prassi, a rimborsare ai soci parte del prezzo da questi pagato per acquisire beni o servizi dalla cooperativa stessa; si tratta dei cosiddetti “ristorni” da non confondere con le distribuzioni di utili (articolo 26 del Dlgs 1577/47). Si pensi al caso delle cooperative di consumo che, vendendo a prezzi correnti di mercato, distribuiscono un ristorno proporzionato agli acquisti effettuati dal socio, in modo da garantire il risparmio di spesa cui è finalizzata la cooperativa; oppure alle cooperative agricole che riconoscono ai soci, in proporzione ai conferimenti effettuati, ristorni corrispondenti alla differenza fra i prezzi praticati e i costi sostenuti. Questa prassi trova considerazione fiscale nell’articolo 12 del Dpr 601/73 che tuttavia, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2000, prevedeva la deducibilità dei ristorni per le sole cooperative di consumo e limitatamente al prezzo pagato per acquisti di merci, nonché nell’articolo 11 dello stesso decreto in relazione alle cooperative di lavoro (comprese le cooperative sociali di tipo B, ma solo per le somme erogate ai soci lavoratori a integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%). La legge 388/2000, all’articolo 6, ha ampliato l’ambito applicativo della norma estendendola a livello soggettivo a tutte le tipologie di cooperative e a livello oggettivo ai rimborsi relativi ad acquisizione di servizi nonché ai maggiori compensi per i conferimenti effettuati (si ricorda che ai fini della deducibilità non è richiesta alcuna particolare formalità, neppure un verbale assembleare ad hoc – Commissione tributaria centrale 14 novembre 1996, n. 5666). Viene inoltre introdotta la possibilità di imputare i ristorni in oggetto a incremento della quota di partecipazione sociale, con l’effetto di consentire una capitalizzazione della società, senza ricorrere all’allargamento della base sociale né al prestito sociale. La novità colma in primo luogo la lacuna normativa in relazione ai ristorni delle cooperative agricole; in secondo luogo l’estensione andrà in generale a beneficio di tutte le cooperative in cui i soci figurino come parte attiva, in quanto conferenti servizi o beni. In tal senso diventa d’interesse anche per le cooperative sociali, che come noto non godono di alcuna norma di esenzione specifica. Nelle cooperative sociali l’apporto dei soci (oltre al conferimento di capitale) è costituito dal conferimento di lavoro (cooperative di tipo B) ovvero da prestazioni volontaristiche o solidaristiche di servizio (cooperative di tipo A); in particolare la figura del socio lavoratore è propria delle cooperative sociali di tipo B o delle cooperative a oggetto plurimo (circolare ministero del Lavoro 153/96). La modifica introdotta dalla Finanziaria consente a queste società la deduzione dei maggiori compensi per i conferimenti dei soci.


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